È una rimunerazione di natura fissa e continuativa, non associata allo svolgimento di particolari prestazioni del personale docente introdotta dal CCNL 200/01 che quindi va al di là delle ore aggiuntive, progetti, incarichi o particolari funzioni, ecc.
Infatti l'art. 7, comma 1, del CCNL 15.3.2001 stabilisce che "sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive"; aggiunge inoltre al comma 3 che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999"
Si tratta di una rimunerazione attuale di € 184,50 mensili lorde, pari a circa il 10% della paga base così calcolati dal 31/12/2021 ad oggi. In passato, ammontava a 164,00 €. mensili importo che è salito € 174,50 con il C.C.N.L. del 19 aprile 2018 dal 01/03/2018 al 31/12/2021.
A tutti i docenti di ruolo e precari, anche in presenza di "supplenze brevi".
La Corte di Cassazione già dal 2018 ha dichiarato illegittima e discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per "supplenze brevi" dal compenso per la RPD, in virtù del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra personale "fisso" e personale precario.
Più recentemente, la Cassazione – proprio con riferimento alla Retribuzione Professionale Docenti – con ordinanza n.6293/2020, ha avuto modo di ribadire tale principio, affermando che non esistono "ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato".
L'importo della Rertibuzione Professionale Docente è riportato nel cedolin. E nello specifico:
Competenze fisse | |||
STIPENDIO | |||
KT08 | STIPENDIO TABELLARE | 1.282,58 | |
750/303 | IIS CONGLOBATA KT08 | 538,30 | |
ALTRI ASSEGNI | |||
118/K78 | IND. VACANZA CONTRATTUALE | 12,75 | |
122/800 | ELEM. PEREQ KA08-KT08-KS08-KR08-KRR8 CL 0 | 15,00 | |
677/001 | ELEM. RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI | 174,50 | |
CREDITO D.L. 03/2020 | 100,00 |
Se non risulta, per esempio, in caso di supplenza fino al termine delle lezioni e/o in altri casi di supplenza significa che effettivamente non mi è stata corrisposta e pertanto tali importi possono essere ottenuti con ricorso al Tribunale competente.
Tramite ricorso, in quanto – nonostante la pronuncia della Cassazione – il Ministero non ha dato indicazioni di corrispondere pacificamente l'RPD a tutti gli aventi diritto. Ma la chiarezza della pronuncia e la sua autorevolezza (ovvero della Corte che ha il compito di dettare ai Giudici le linee guida per interpretare correttamente la legge) non lascia margini per un rigetto della domanda.
Con ricorso al Tribunale si ottiene l'accredito da parte del MIM dell'importo a titolo di retribuzione Professionale Docente non corrisposto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il ricorso è gratuito per i docenti (!).
Gli avvocati dello Studio Legale Pepoli, infatti, percepiranno i loro compensi direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il Tribunale quando accoglie il ricorso riconoscendo gli importi non corrisposti condanna il Ministero a corrispondere all'Avvocato antistatario le spese legali del procedimento.
Per la presentazione del ricorso serve trasmettere i seguenti documenti:
- Copia carta d'identità e codice fiscale e/o documento equipollente;
- Cedolini buste paga ove NON risulta l'accredito della "Retribuzione Professionale Docente";
- Copia contratti di lavoro a tempo a copertura dei cedolini di cui sopra;
- Autocertificazione per l'esenzione al pagamento del contributo unificato compilata.
È il modulo che deve essere compilato nel caso in cui il proprio reddito unitamente a quello dei famigliari conviventi ex art. 76 D.P.R. 115/2002 non sia superiore a € 38.514,03 per l'anno 2023 (importo modificato con Decreto Interdirigenziale 10/05/2023, pubblicato in G.U. n. 130 del 06/06/2023). Il modulo consente l'esenzione al pagamento del contributo unificato per la presentazione del ricorso che varia da € 21,00 a € 49,00 in base al valore della causa ossia l'importo richiesto a titolo di Bonus Carta Docente.
A tal fine occorre considerare i redditi dei familiari che convivono in modo stabile con il richiedente l'esenzione; non soltanto il coniuge ed i figli, ma anche tutti quei soggetti che risultano dal certificato anagrafico di stato di famiglia del richiedente.
Il rapporto di convivenza è essenziale. Se un famigliare non è presente nel certificato anagrafico, non è indicato nello stato di famiglia; se un famigliare risiede stabilmente (parliamo di residenza anagrafica), per motivi di lavoro, presso un'altra abitazione, in una località differente dalla tua, non viene considerato nel conteggio.
Il Tribunale competente è quello dell'ultimo luogo in cui si è esercitato e/o o si esercita la qualifica di docente alle dipendenze del MIM, quello ove è collocato l'ultimo istituto scolastico. In ogni caso si tratta di Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
Le tempistiche variano per ogni Tribunale. Nella prassi l'accoglimento del ricorso non supera l'annualità essendo il procedimento cartolare. In ogni caso vi sono Tribunali che decidono il ricorso anche in 30 (trenta) giorni.
Una volta ottenuto il provvedimento dal Tribunale gli avvocati dello Studio Legale Pepoli provvedono a notifica la sentenza al Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha per legge 120 giorni per poter adempiere e dunque caricare il bonus carta docente sul portale https://www.cartadeldocente.istruzione.it.