Nel sistema scolastico italiano molti insegnanti vengono impiegati per lunghi periodi tramite una successione di contratti a tempo determinato, senza mai essere assunti a tempo indeterminato. Questo fenomeno costituisce un abuso nella reiterazione dei contratti a termine quando supera determinati limiti di legge. In particolare, il diritto europeo vieta il rinnovo indefinito di contratti precari per coprire esigenze permanenti: un docente che insegna per anni continuativamente non può restare "precario" a vita senza prospettiva di stabilità.
La Corte di Giustizia Europea, con una sentenza del 13 gennaio 2022, ha dichiarato illegittimo il sistema italiano che permetteva di rinnovare all'infinito i contratti a termine dei docenti (il caso esaminato riguardava i docenti di religione cattolica, privi di concorso dal 2004, ma il principio vale per tutti i precari della scuola). In altre parole, la giustizia europea ha riconosciuto che mantenere un insegnante per oltre 3 anni su posti vacanti con soli contratti annuali viola la normativa comunitaria sul lavoro a tempo determinato.
È un'azione legale, da presentare al Giudice del Lavoro, attraverso cui i docenti precari interessati possono far valere i propri diritti e ottenere un risarcimento economico per la lunga precarizzazione. Grazie alla recente normativa, infatti, lo Stato italiano ha dovuto adeguarsi alle indicazioni europee: con la Legge 14 novembre 2024, n. 166 (conversione del Decreto "Salva-infrazioni" n. 131/2024) è stato sancito per legge il diritto all'indennizzo in caso di reiterazione illegittima di contratti a termine nel pubblico impiego, inclusa la scuola.
Questo ricorso si basa proprio su tali presupposti normativi: in caso di esito positivo, il Tribunale dichiarerà che c'è stato abuso di contratti a termine nel tuo caso e ti riconoscerà un indennizzo compreso tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. L'importo preciso verrà deciso dal giudice in base alla gravità e durata dell'abuso (ad esempio, il numero di anni di servizio precario accumulati). Si tratta di un risarcimento forfettario, che ti spetta indipendentemente dalla prova di specifici danni o perdite economiche: è il modo in cui l'ordinamento intende compensare il lavoratore per la mancata stabilizzazione.
Il ricorso per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine è rivolto ai docenti della scuola statale che hanno alle spalle diversi anni di servizio precario. In particolare possono aderire:
Nota: Possono partecipare al ricorso tutti i docenti in possesso dei requisiti sopra indicati, non soltanto gli insegnanti di religione. L'iniziativa è aperta a qualunque docente precario che rientri nelle condizioni previste, a prescindere dalla classe di concorso insegnata.
Per partecipare al ricorso è necessario soddisfare alcuni requisiti tecnici-giuridici fondamentali. In sintesi, occorre:
Se rispetti questi requisiti, hai i presupposti per agire in giudizio e richiedere l'indennizzo previsto. In caso di dubbio sulla tua situazione specifica (ad esempio, anni di servizio non continuativi, servizi su più classi di concorso, ecc.), potrai confrontarti con il nostro team legale che valuterà la possibilità di procedere.
Partecipare al ricorso è semplice e non comporta alcun costo iniziale. Ecco come procedere passo dopo passo:
Tempi indicativi: le tempistiche per ottenere una decisione possono variare a seconda del Tribunale. In genere, trattandosi di cause documentali e abbastanza consolidate, l'iter non supera un anno circa ma dipende sempre dal carico del singolo Tribunale. Spesso il Tribunale definisce il ricorso in alcuni mesi (in certi casi anche entro 6 mesi dalla presentazione). Dovrai armarti di un po' di pazienza, ma sarai costantemente aggiornato sullo stato della causa. Una volta ottenuta la sentenza favorevole, gli avvocati provvederanno a notificarla al Ministero dell'Istruzione e del Merito, che avrà 120 giorni per eseguire il pagamento dell'indennizzo disposto dal giudice.
Per aderire al ricorso ed avviare la pratica giudiziaria, dovrai predisporre e trasmettere alcuni documenti fondamentali. Nello specifico, ti verrà richiesto di fornire:
Il ricorso è gratuito per i docenti (!) Non dovrai sostenere alcun costo di adesione né pagare parcelle legali, ma solamente un contributo di Euro 29 per l'istruttoria della pratica. Gli avvocati del team legale, infatti, percepiranno i loro compensi direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM). In caso di esito positivo, il Tribunale condannerà il Ministero a corrispondere al legale antistatario le spese legali del procedimento, sollevando così i ricorrenti da qualunque onere economico. In nessun caso ti verrà richiesto di anticipare spese legali o compensi. Solo nel caso di udienza fissata in presenza, nonostante la richiesta da parte dei legali di svolgimento nelle forme della trattazione scritta, ti potrà essere richiesto un rimborso per le spese di trasferta. Anche l'eventuale contributo unificato è esente per chi rientra nei parametri di reddito (vedi sopra). Dunque puoi aderire con serenità: non ci sono costi a tuo carico per far valere i tuoi diritti. Nel caso di ricorso per decreto ingiuntivo non accolto e conseguente necessità di instaurare il giudizio di merito verrà richiesto il relativo pagamento del contributo unificato alle medesime condizioni di cui sopra.
Il ricorso è rivolto solo ai docenti di religione cattolica?
No. Il ricorso non riguarda una sola classe di concorso o materia: è aperto a tutti i docenti precari (di qualsiasi materia, inclusa religione) che abbiano maturato più di 36 mesi di servizio a termine nella scuola statale. Inizialmente l'attenzione si è concentrata sui docenti di religione perché erano tra i più colpiti dall'abuso di contratti a termine, ma l'azione legale è estesa a tutti gli insegnanti con i requisiti descritti.
Sono un docente di ruolo adesso: posso aderire per il periodo in cui ero precario?
Sì, certamente. Se oggi sei a tempo indeterminato ma in passato hai lavorato per almeno 3 anni su supplenze annuali (o comunque contratti a termine) senza essere stabilizzato, hai diritto a richiedere il risarcimento per quell'abuso. L'aver ottenuto il ruolo non cancella il torto subito negli anni di precariato. Assicurati solo che non siano trascorsi più di 5 anni dalla tua immissione in ruolo (v. termine di prescrizione più sotto).
I 36 mesi di servizio devono essere per forza consecutivi?
La legge richiede un periodo superiore a tre anni scolastici di servizio continuativo su posti a termine. Idealmente, dunque, i 36 mesi devono essere consecutivi (tre annualità di seguito). Se c'è stata un'interruzione significativa tra i contratti, la situazione andrà valutata: ad esempio, se hai lavorato per due anni, poi hai avuto un anno di stop, e poi un altro anno di supplenza, potresti non rientrare nei termini di legge strettamente intesi. Tuttavia, se complessivamente hai oltre 36 mesi di servizio precario senza aver mai ottenuto il ruolo in quel periodo, ti consigliamo comunque di contattare il team legale: ogni caso ha le sue particolarità e potrebbe valere la pena approfondire la possibilità di ricorso. In linea generale, tre anni pieni consecutivi di supplenze rappresentano il requisito standard.
Il ricorso è davvero gratuito? Ci sono costi nascosti o rischi a mio carico?
Il ricorso è gratuito e non comporta rischi economici per te. Come spiegato, gli avvocati procederanno con il sistema del compenso antistatario: ciò significa che se il ricorso viene accolto le spese legali saranno pagate dal Ministero soccombente, se invece il ricorso (ipotesi rara) non dovesse essere accolto, tu non dovrai comunque pagare nulla allo studio legale. Non ci sono quote di adesione, né richieste di iscrizione a sindacati/associazioni, né spese processuali da anticipare (salvo il contributo unificato nei pochi casi in cui è dovuto, che è una cifra minima e ti sarà comunicata prima, ma generalmente viene evitato grazie all'esenzione). In sintesi: nessun costo e nessuna penale per il docente che aderisce.
Quanto posso ottenere di risarcimento?
L'indennizzo stabilito dalla legge va da 4 a 24 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto. In termini pratici, significa che potresti ottenere un importo pari a un minimo di circa 4 stipendi fino a un massimo di 2 anni di stipendio. La quantificazione precisa spetta al giudice, il quale valuterà quanto a lungo hai lavorato da precario e la gravità dell'abuso nel tuo caso. Ad esempio, chi ha 3-4 anni di precariato potrebbe ottenere indennizzi verso il minimo della fascia, mentre chi ha 10 o più anni da precario potrebbe avvicinarsi al massimo previsto. Tieni presente che si tratta di una somma una tantum (un'unica liquidazione), non di un importo continuativo: è un risarcimento del danno per il pregresso.
Questo ricorso mi darà un contratto a tempo indeterminato nella scuola?
No, il ricorso non può portare a un'assunzione diretta in ruolo. L'obiettivo dell'azione legale è esclusivamente ottenere un risarcimento economico per il periodo di lavoro precario abusivo. Purtroppo, per quanto riguarda la stabilizzazione nel pubblico impiego, la normativa italiana non consente l'assunzione automatica in ruolo come rimedio (a differenza di quanto avviene nel settore privato). La tutela risarcitoria è l'unica prevista in questo contesto. Ciò però non preclude la tua possibilità di ottenere il ruolo tramite i canali ordinari (concorsi, graduatorie ecc.): anzi, aver fatto causa per il risarcimento non influisce negativamente sulle eventuali procedure concorsuali a cui parteciperai. Sono due percorsi distinti: uno per il risarcimento, l'altro per la carriera.
C'è un termine entro cui aderire al ricorso?
Sì. Il diritto al risarcimento per abuso di contratti a termine si prescrive in 5 anni. Questo termine di 5 anni decorre, per ciascun docente, dal momento in cui matura il diritto: ad esempio, dall'ultimo giorno di servizio dell'ultimo contratto a termine abusivo oppure dalla data di immissione in ruolo (se sei stato stabilizzato). In pratica, hai cinque anni di tempo da quando finisce il tuo precariato per agire legalmente. Attenzione: non è necessario aspettare la scadenza dei 5 anni - al contrario, prima si agisce meglio è. è consigliabile aderire al ricorso quanto prima, sia per evitare di avvicinarsi alla prescrizione, sia perché nel frattempo potresti ottenere prima il risarcimento. Attualmente le adesioni sono aperte e il team legale sta già raccogliendo i documenti per presentare le prossime ondate di ricorsi: se hai i requisiti, conviene aderire subito.
Se insegno in una scuola paritaria (privata), posso partecipare?
No, questo ricorso riguarda esclusivamente rapporti di lavoro con il Ministero (scuola statale). I docenti che hanno prestato servizio solo in scuole paritarie o enti privati non rientrano nella platea tutelata da questa azione, perché formalmente non hanno un datore di lavoro pubblico e la legge 166/2024 (così come la sentenza europea) si riferisce al pubblico impiego. Se però hai alcuni anni di servizio statale oltre a periodi nel privato, potresti considerare il ricorso per la parte di servizio statale svolto. In ogni caso, per i soli servizi presso scuole non statali questo specifico ricorso non si applica.
Pronto ad aderire? Se pensi di rientrare nei casi descritti, non lasciare che gli anni di servizio precario passino inosservati. Tutela i tuoi diritti e ottieni ciò che ti spetta: al ricorso per l'indennizzo da abuso di contratti a termine nella scuola! Ricorda: non hai nulla da perdere (nessun costo o rischio) e puoi invece ottenere un importante riconoscimento economico per il lavoro svolto. Siamo qui per fornirti tutto il supporto necessario lungo questo percorso verso la giustizia. Unisciti al ricorso e fai valere i tuoi diritti di docente!
Il Tribunale competente è quello dell'ultimo luogo in cui si è esercitato e/o o si esercita la qualifica di docente alle dipendenze del MIM, quello ove è collocato l'ultimo istituto scolastico. In ogni caso si tratta di Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
Le tempistiche variano per ogni Tribunale. Nella prassi l'accoglimento del ricorso non supera l'annualità essendo il procedimento cartolare. In ogni caso vi sono Tribunali che decidono il ricorso anche in 30 (trenta) giorni. In caso di procedimento monitorio con ricorso per decreto ingiuntivo i termini sono inferiori.