Ricorso Carta Docente di Religione Cattolica

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Che cos'è il cd. bonus carta docente religione cattolica?

La Carta docenti è un beneficio o, per usare un termine più familiare, un bonus concesso dal governo agli insegnanti per facilitare il loro aggiornamento professionale. Si tratta di un contributo di 500 euro annuali.
La cd. carta docente (ossia "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche") è stata introdotta dal Ministero dell'Istruzione e del merito dalla Legge n. 107 del 13 luglio 2016 (Buona Scuola), art. 1 comma 121.
La legge prevedeva che il beneficio potesse essere riconosciuto solo ai docenti di ruolo. Il Consiglio di Stato a seguito del ricorso presentato da diversi docenti precari ha stabilito, con sentenza del 16 marzo 2022 n. 1845, il diritto dei docenti precari all'attribuzione della carta del docente. Inoltre la Corte di Giustizia Europea, in seguito al ricorso di una docente, con l'ordinanza del 18 maggio 2022 ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto al bonus 500 euro. Anche i Tribunali territoriali del lavoro di tutti Italia hanno riconosciuto e riconoscono a seguito di ricorso agli insegnati precari il diritto ad usufruire della carta del docente.

Che cos'è il ricorso carta docente religione cattolica?

È il ricorso che può essere presentato dai docenti che hanno avuto contratti a tempo determinato ai Tribunali competenti per ottenere il Bonus carta docente di Euro 500,00 annuali. Con ricorso al Tribunale si ottiene il Bonus Carta Docente che viene caricato da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito sul portale https://www.cartadeldocente.istruzione.it.

A chi è rivolto il ricorso carta docenti precari?

Il ricorso per Carta docente è rivolto principalmente a:
- insegnanti precari delle scuole di ogni ordine e grado, con servizio statale alle dipendenze del MIM.
- chi ha fatto supplenze brevi prorogate, che hanno consentito di raggiungere l'annualità scolastica ossia almeno 180 giorni fino al 30/06.
Presentando il ricorso si potrà ottenere, a beneficio dei precari, l'assegnazione o il recupero della carta del docente di Euro 500,00=, per ogni anno di servizio.

Quali sono i requisiti per aderire al ricorso carta docente?

Per partecipare al ricorso carta docenti occorre possedere alcuni specifici requisiti:
- essere e/o esser stati docenti a tempo determinato, di ogni ordine e grado, con servizio statale alle dipendenze del MIM, comprese le supplenze brevi o saltuarie le cui proroghe hanno permesso di raggiungere l'annualità
- essere docenti di ruolo, anche neo-ammessi, che con riguardo ai periodi di supplenza precedenti, che vogliono recuperare la mancata erogazione del bonus carta docente per gli anni in cui hanno prestato servizio alle dipendenze del MIM a tempo determinato.

Quanto costa il ricorso?

Il ricorso è gratuito per i docenti (!).

Gli avvocati dello Studio Legale, infatti, percepiranno i loro compensi direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il Tribunale quando accoglie il ricorso per l'ottenimento del "Bonus Carta Docente" condanna il Ministero a corrispondere all'Avvocato antistatario le spese legali del procedimento.

Quali sono i documenti necessari per il ricorso?

Per la presentazione del ricorso serve trasmettere i seguenti documenti:

- Copia carta d'identità e codice fiscale e/o documento equipollente;
- Copia contratti di lavoro a tempo determinato delle annualità di servizio per le quali si richiede il bonus carta docente oppure Prospetto R1 rilasciato dal Ministero per il quale si richiede il bonus carta docente;
- Autocertificazione per l'esenzione al pagamento del contributo unificato compilata.

Che cos'è l'autocertificazione per l'esenzione al pagamento del contributo unificato?

È il modulo che deve essere compilato nel caso in cui il proprio reddito unitamente a quello dei famigliari conviventi ex art. 76 D.P.R. 115/2002 non sia superiore a €uro 38.514,03= per l'anno 2023 (importo modificato con Decreto Interdirigenziale 10/05/2023, pubblicato in G.U. n. 130 del 06/06/2023). Il modulo consente l'esenzione al pagamento del contributo unificato per la presentazione del ricorso che varia da €uro 21,00= a €uro 49,00= in base al valore della causa ossia l'importo richiesto a titolo di Bonus Carta Docente.

A tal fine occorre considerare i redditi dei familiari che convivono in modo stabile con il richiedente l'esenzione; non soltanto il coniuge ed i figli, ma anche tutti quei soggetti che risultano dal certificato anagrafico di stato di famiglia del richiedente.

Il rapporto di convivenza è essenziale. Se un famigliare non è presente nel certificato anagrafico, non è indicato nello stato di famiglia; se un famigliare risiede stabilmente (parliamo di residenza anagrafica), per motivi di lavoro, presso un'altra abitazione, in una località differente dalla tua, non viene considerato nel conteggio.

Qual è il Tribunale Competente per il ricorso?

Il Tribunale competente è quello dell'ultimo luogo in cui si è esercitato e/o o si esercita la qualifica di docente alle dipendenze del MIM, quello ove è collocato l'ultimo istituto scolastico. In ogni caso si tratta di Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Quanto tempo occorre per ottenere l'accoglimento dal Tribunale?

Le tempistiche variano per ogni Tribunale. Nella prassi l'accoglimento del ricorso non supera l'annualità essendo il procedimento cartolare. In ogni caso vi sono Tribunali che decidono il ricorso anche in 30 (trenta) giorni.

Una volta ottenuto il provvedimento dal Tribunale gli avvocati dello Studio Legale provvedono a notifica la sentenza al Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha per legge 120 giorni per poter adempiere e dunque caricare il bonus carta docente sul portale https://www.cartadeldocente.istruzione.it.

Quando si prescrive il diritto alla carta docente?

- in anni 5 (cinque) - termine che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito - per i docenti ancora in servizio e interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle gradutorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo;

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