Ultime notizie scuola: dopo i casi di violenza a danni di docenti e ATA, lo stato ha dichiarato che garantirà tutela in sede civile e penale.
Infatti, richiederà l'intervento dell'Avvocatura Generale dello Stato, volto a rappresentare il personale scolastico in sede di giudizio civile e penale.
Ultime notizie scuola: Giuseppe Valditara si espone sugli episodi di violenza
Dopo aver visto l'aumentare di casi di violenza su docenti e Personale ATA, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dichiarato che richiederà l'intervento dell'Avvocatura Generale dello Stato, volto a rappresentare il personale scolastico in sede di giudizio civile e penale.
Lo stato, quindi, garantirà tutela in sede civile e penale a tutto il personale scolastico che subirà forme di aggressione.
La decisione del Ministro, Giuseppe Valditara, è a tutela della dignità professionale del personale scolastico, nonché della sicurezza di tutti i docenti e personale ATA.
Qui puoi leggere la circolare.
Nella suddetta circolare, il Ministero dell'Istruzione dichiara che i Dirigenti Scolastici sono invitati a segnalare con tempestività tutti gli episodi di violenza all'Ufficio Scolastico Regionale.
Una volta ricevuta la segnalazione, il suddetto Ufficio la valuterà e la inoltrerà al Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Sempre nella circolare Valditara ricorda quali sono i doveri del Ministero dell'Istruzione nei confronti di tutti gli istituti e del personale docente: “La nostra priorità è riportare responsabilità, serenità e rispetto nelle scuole”.
Ogni atto di violenza a danni di un docente è reato
Il docente, in sede scolastica, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale.
Quindi, la violenza attuata nei suoi confronti costituisce un reato: è considerata, infatti, come oltraggio a pubblico ufficiale.
Tale delitto può considerarsi anche solo il semplice fatto di denigrare il docente in presenza di altre persone oppure insultarlo apertamente.
Casi di violenza a scuola: cosa stabilisce il Codice Penale
Per sapere cosa dice il Codice Penale a riguardo, leggiamo attentamente quanto scritto all'art. 357: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“. (Fonte: Orizzonte Scuola).
Infatti, la funzione "pubblica" viene disciplinata dalle norme di diritto pubblico e dagli atti autoritativi ed è caratterizzata "Dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“.
Quindi, la norma ci dice che la qualifica di pubblico ufficiale viene attribuita a tutti quei soggetti che concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione, quindi a: "Coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione” (Cass. Pen. n. 148796/81).
Che possono essere “di collaborazione anche saltuaria” (Cass. Pen. n. 166013/84).
Chi è incaricato di pubblico servizio
Coloro che sono incaricati di pubblico servizio prestano, a qualunque titolo, un pubblico servizio.
E per pubblico servizio si intende: "Un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale" (art. 358 del Codice Penale).
Per "incaricato di pubblico servizio" si intende un soggetto che, nonostante svolga un’attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico, non è tuttavia investito dei poteri tipici che ritroviamo nel pubblico ufficiale e non svolge funzioni materiali.
Con il passare del tempo, la qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta a diverse tipologie di lavoratori.
Gli insegnanti delle scuole pubbliche, come abbiamo già sottolineato, lo sono a tutti gli effetti.
La Corte di Cassazione lo ha ribadito, con la sentenza n. 15367/2014, che ha stabilito che la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto solamente alle lezioni da lui svolte, ma è anche esteso a tutte le attività preparatorie delle stesse lezioni e contestuali.
Tra le quali, troviamo anche gli incontri genitori-allievi.
A questo proposito, la legge riconosce tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore.
Altri articoli correlati:
- Ultime notizie scuola: istituti senza riscaldamento. Si riattiva la DAD?
- Rinuncia o abbandono da graduatorie GPS: quali sono le conseguenze
- Università telematica o università in presenza? I pro e i contro di entrambe
- Università telematica: quali vantaggi offre?
- Università telematica: puoi iscriverti anche adesso senza perdere l’anno…
- Riforma Bianchi: i 60 CFU possono essere conseguiti anche in università privata?
E seguici su Facebook e Instagram.
Photo credit: pixabay.com