Supplenze scuola: come funziona per i neo-immessi in ruolo

Supplenze scuola: come funziona per i neo-immessi in ruolo

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Ci sono novità per tutti i docenti assunti in ruolo a partire dall'a.s. 2020/21: si possono accettare le supplenze scuola?

Vige ancora il vincolo triennale sulla mobilità?

Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Supplenze scuola: posso accettarle se sono già in ruolo?

L'anno scolastico 2022/23 si avvicina: che cosa devono sapere i docenti assunti in ruolo?

Ci sono diverse novità e la prima fra tutte riguarda le supplenze.

Il docente con contratto a tempo indeterminato può accettare le supplenze al 30 giugno o 31 agosto.

Questo è ciò che ci dice la nota pubblicata dall'Ufficio Scolastico di Torino.

Ma con alcune precisazioni:

  • la supplenza deve essere per altra Classe di Concorso
  • deve essere anche per altro grado di Istruzione
  • inoltre, deve avere durata non inferiore ad un anno
  • infine, si deve mantenere per tre anni la sede di titolarità (anche non consecutivi)

Le novità però non finiscono qui.

Ecco cosa succede per tutti gli immessi in ruolo dall'a.s. 2020/21.

Vincolo triennale: le novità

Fino a non molto tempo fa, i docenti immessi in ruolo dall'a.s. 2020/21 erano soggetti al vincolo triennale.

Ciò significa che avrebbero potuto chiedere trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola solamente dopo aver effettuato tre anni di servizio nella scuola di titolarità.

Sono però state apportate delle modifiche.

Il limite triennale è stato alleggerito.

Ora, il docente titolare che si trova all'interno del vincolo triennale, può:

  • presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza
  • accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o Classe di Concorso per le quali abbia titolo 

Vediamo invece gli impedimenti:

  • non si può presentare domanda di trasferimento/passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale
  • non si può presentare domanda di assegnazione e utilizzazione interprovinciale

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Photo credit: pixabay.com