Supplenze da graduatorie di istituto: quando vale la sanzione per rinuncia?

Supplenze da Graduatorie di Istituto: quando vale la sanzione per rinuncia?

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Quando vale la sanzione per la rinuncia all'incarico per le supplenze da graduatorie di istituto?

Ha validità solo per la scuola dalla quale si rinuncia o per tutte quelle inserite nella domanda?

A cosa servono le graduatorie di istituto?

Riguardo alle sanzioni presenti per chi decide di rinunciare ad un incarico da graduatoria, aleggia sempre molta confusione.

Questo perché, come sempre, per tutte le norme che regolano il mondo scuola, ci sono parti ben chiare e definite ed altre... incomplete.

Un dubbio riguarda il caso di rinuncia per una supplenza da graduatoria di istituto.

Ma...

Prima di arrivare al tema, vediamo di dare qualche informazione utile su che cosa sono le graduatorie di istituto e su come funzionano effettivamente.

Prima di tutto, le graduatorie d'istituto sono degli elenchi di aspiranti docenti che tutte le scuole possiedono e dai quali attingono per convocare supplenti per incarichi temporanei.

Che differenza c’è tra GPS e graduatorie di istituto?

La sostanziale differenza tra le graduatorie GPS e le graduatorie di istituto riguarda il fatto che le prime consentono ai docenti convocati di ricoprire supplenze annuali (31 agosto) oppure sino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Le graduatorie d'istituto, invece, vengono utilizzate solo per assegnazioni di supplenze brevi.

Come inserirsi per una supplenza?

Gli aspiranti docenti che fanno richiesta di inserimento per le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), contestualmente, si inseriscono anche nelle graduatorie di istituto.

Nella domanda di inserimento, il candidato deve indicare sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, o Classe di Concorso.

Quando iniziano le convocazioni da graduatorie di istituto?

Le convocazioni da graduatorie di istituto seguono quelle da graduatorie GPS II fascia e precedono quelle da domanda di Messa a Disposizione.

In sostanza: dopo aver esaurito le convocazioni da graduatorie GPS II fascia, si passa ai candidati da graduatorie di istituto, per le supplenze brevi.

Cosa succede se si rifiuta una supplenza da Graduatorie di Istituto?

E ora veniamo al tema centrale dell'articolo.

Sappiamo che per chi rifiuta una supplenza da graduatoria GPS esiste un solo destino: il depennamento.

Il candidato che rinuncia, infatti, ad una convocazione da graduatoria viene depennato per i due anni di inserimento.

Ma per quanto riguarda le graduatorie di istituto, invece...

supplenze da graduatorie di istituto

Anche in questo caso, il candidato che rifiuta un incarico da graduatoria di istituto, non potrà ottenere supplenze dalla stessa graduatoria per l’anno scolastico di riferimento.

Ma vediamo, nello specifico, quando si applicano tali sanzioni e in quali casi.

Quali sanzioni e quali casi

La rinuncia ad una convocazione su posto comune da graduatoria di istituto comporta l'impossibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per:

  • il medesimo insegnamento;
  • sia per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione;

Per quanto riguarda il sostegno, la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga (o conferma) comporta, per gli aspiranti specializzati, l'impossibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto in due casi:

  • sia per il medesimo posto di sostegno;
  • sia per tutte le tipologie di posto o Classi di Concorso del medesimo grado di istruzione.

Quando si applicano

Ma le sanzioni quando si applicano?
Per quali aspiranti docenti?

  • si applicano sia agli aspiranti inoccupati che a quelli che devono completare l’orario, ad una condizione: che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • si applicano per il solo anno scolastico di riferimento;
  • riguardano la graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati;
  • si applicano anche nel caso di mancata presa di servizio dopo l’accettazione: ovvero, quando l'aspirante non ha dato risposta alla convocazione entro i previsti termini.

Non si applicano invece agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o a tutti quei docenti che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.

Cosa succede, invece, se si abbandona il servizio?

Abbandono del servizio

L’abbandono del servizio comporta per l'aspirante in questione l’impossibilità di conseguire supplenze dalle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie e Classi di Concorso o tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di validità delle graduatorie stesse (ovvero: due anni).

Chi rinuncia può partecipare per altre Classi di Concorso?

Torniamo un attimo a parlare delle sanzioni in caso di rinuncia.

In caso di rinuncia da una convocazione da graduatoria di istituto, l'aspirante docente non potrà ottenere più supplenze dalla graduatoria di istituto della scuola dalla quale ha ricevuto la convocazione.

Inoltre, non potrà più ottenere supplenze per la Classe di Concorso relativa alla supplenza e al posto di sostegno, se presente.

Però...

L'aspirante potrà, invece, ottenere altre supplenze dalla scuola dalla quale ha rinunciato per:

  • altre Classi di Concorso di inserimento in graduatoria di istituto (per "altre" si intendono altre rispetto a quella per cui ha rinunciato);
  • e dalle altre scuole nelle cui graduatorie il candidato risulta ancora incluso (anche per la stessa Classe di Concorso, per la quale ha rinunciato). 

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Photo credit: pexels.com