Rinuncia e abbandono da graduatorie GPS: per entrambi i casi sono previste sanzioni o conseguenze.
Vediamo quali.
Le sanzioni previste da GAE e GPS
In questo articolo vogliamo porre l'accento sulle questioni rinuncia e abbandono da graduatorie GPS: problemi annosi, che sicuramente si ripresenteranno in fase di costituzione degli elenchi aggiuntivi.
Sulla base all’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 le sanzioni per le supplenze da GaE e GPS riguardano:
- il caso di rinuncia alla supplenza;
- la mancata presa di servizio;
- e l'abbandono del servizio stesso.
Quali sono le sanzioni previste dal Ministero?
Per la rinuncia all'assegnazione della supplenza attribuita o mancata assunzione di servizio entro il termine previsto, la sanzione comporta l’impossibilità di conseguire supplenze al 31 agosto o al 30 giugno, sia da GAE che da GPS, per tutte le Classi di Concorso e posti di insegnamento di ogni grado, per l'anno scolastico di riferimento.
Per l'abbandono del servizio, invece, la sanzione prevista riguarda la totale perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30 giugno o al termine dell'anno scolastico (sia da GAE che da GPS o da GI), per tutte le CdC e posti di ogni grado e istruzione per il periodo previsto di vigenza delle graduatorie.
Non sarà possibile, quindi, ottenere supplenze sia dalle graduatorie dalle quali il candidato ha abbandonato il servizio, sia da tutte le altre per le quali il candidato stesso è inserito, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.
Abbiamo visto quali sanzioni prevede il Miur in caso di rinuncia e abbandono.
Ora vediamo quali sono le conseguenze.
Rinuncia al servizio: le conseguenze
Iniziamo con la rinuncia al servizio.
Per chi rinuncia al servizio da una nomina da graduatorie GPS (o in caso di GPS ormai esaurite) da graduatorie di istituto al 30 giugno o al 31 agosto, perde la possibilità di ricevere una nomina per l'anno scolastico attuale.
A partire dal prossimo anno, il candidato potrà scegliere di nuovo le 150 preferenze (anche operando una scelta diversa rispetto a quelle di quest'anno) e partecipare all'attribuzione supplenze al 31 agosto o al 30 giugno 2024.
Abbandono del servizio da graduatorie GPS: le conseguenze
In caso di abbandono di una supplenza... il discorso cambia.
In questo caso, infatti non solo la sanzione interessa tutte le classi di concorso ma ha validità pari alla durata delle graduatorie stesse, (quindi anche per l’anno scolastico 2023/24).
Le sanzioni previste per le graduatorie di istituto
Le sanzioni previste per le supplenze attribuite da graduatorie di istituto (riportate nell'articolo 14, comma 2, dell'OM n. 112/2022), sono diverse e variano a seconda che la supplenza venga attribuita su posto comune o di sostegno.
Vengono applicate in questi casi:
- nel caso di rinuncia alla proposta di contratto (alla proroga o alla conferma dello stesso), anche a titolo di completamente orario;
- in caso di mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione (ovvero: in caso di mancata risposta), ad una proposta di contratto (nei termini, ovviamente, previsti);
- infine: nel caso di abbandono del servizio.
Vediamo ora quali sono le sanzioni previste per il posto comune e per il sostegno.
Partiamo dal posto comune.
Posto comune
La rinuncia per un incarico su posto comune porta il candidato a perdere la sua possibilità di conseguire supplenze da quella determinata graduatoria di istituto per lo stesso tipo di insegnamento, per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
Posto di sostegno
La rinuncia ad una proposta contrattuale per il posto di sostegno porta il candidato a perdere la sua possibilità di conseguire supplenze dalla stessa graduatoria di istituto, sia per il posto di sostegno per tutte le altri Classi di Concorso del medesimo grado di istruzione.
Si precisa quanto segue: le sanzioni sopra riportate riguardano SOLO le graduatorie di istituto.
A chi si applicano le sanzioni?
Le sanzioni sopra riportate si applicano a:
- aspiranti docenti inoccupati, ma anche a quelli che devono completare l’orario: la condizione primaria è che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
- le sanzioni sono applicabili per il solo anno scolastico di riferimento;
- e riguardano la sola graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati;
- non si applicano agli insegnanti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
- le sanzioni riportate si applicano anche ad una mancata risposta (entro i termini previsti) ad una qualsivoglia proposta contrattuale: questo equivale ad una rinuncia esplicita.
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