Riforma classi di concorso ed integrazione CFU: il decreto del 22 dicembre 2023 del Ministro dell'Istruzione e del merito, concernente la modifica e l'adeguamento delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è stato ufficialmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 2024.
Riforma classi di concorso: integrazione CFU e CFU mancanti
Sui CFU mancanti e l'integrazione: i corsi di laurea (sia di ordinamento precedente che di primo, specialistico, magistrale o a ciclo unico) o di diploma accademico (di ordinamento precedente, di primo o secondo livello) e i singoli corsi universitari o accademici possono essere utilizzati per ottenere gli esami, i CFU e i CFA necessari secondo il presente decreto.
Tuttavia, i CFU e i CFA ottenuti tramite la redazione della tesi di laurea o di diploma accademico non sono considerati nell'ambito di questo calcolo.
Le persone che hanno una laurea o un diploma accademico del vecchio ordinamento e devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, devono sostenere esami del nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA per ogni anno richiesto.
Questi esami devono avere la stessa denominazione o una denominazione equivalente stabilita dall'istituzione accademica competente e devono essere nei medesimi settori disciplinari previsti per le lauree o i diplomi accademici del nuovo ordinamento. Ogni esame semestrale comporta il conseguimento di 6 CFU o CFA.
Equiparazione dei titoli di studio
Quando nella tabella A viene specificata una particolare classe di laurea magistrale nella colonna intitolata "Titoli di accesso Lauree magistrali", anche le lauree specialistica e di vecchio ordinamento corrispondenti, secondo le equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009, insieme al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso.
Questo avviene anche se tali lauree non sono esplicitamente menzionate nelle colonne corrispondenti.
Se una laurea di vecchio ordinamento è equivalente a più lauree specialistiche o magistrali, come definito nell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009, sarà responsabilità dell'Ateneo che ha conferito il diploma rilasciare, su richiesta, un certificato che indichi a quale specifica classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.
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