Punteggio supplenze e GPS: l'assegnazione del punteggio nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per i docenti abilitati segue criteri ben definiti, basati sul voto di abilitazione e su eventuali percorsi formativi aggiuntivi. Questo sistema consente di valorizzare sia il livello di preparazione del candidato sia la selettività del percorso abilitativo intrapreso.
In questo contenuto andremo ad esplorare il funzionamento dell'assegnazione del punteggio per le Graduatorie GPS.
Punteggio supplenze e riconoscimento dei titoli
Riconoscimento dell'abilitazione
Per determinare il punteggio relativo al titolo di accesso nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria, si fa riferimento alla tabella A/3, sezione A, punto A.1. Secondo tale normativa, il punteggio assegnato dipende dal voto conseguito nell'abilitazione per la specifica classe di concorso.
Il massimo punteggio ottenibile è pari a 12 punti, calcolati in base alla seguente scala di valutazione:
- Da 60 a 65: 4 punti
- Da 66 a 70: 5 punti
- Da 71 a 75: 6 punti
- Da 76 a 80: 7 punti
- Da 81 a 85: 8 punti
- Da 86 a 90: 9 punti
- Da 91 a 95: 11 punti
- Da 96 a 100: 12 punti
Se il voto dell'abilitazione non è espresso in centesimi, deve essere convertito in scala 100, con eventuale arrotondamento al numero superiore quando la frazione è pari o superiore a 0,50 punti. Qualora nel titolo non fosse indicato alcun punteggio o il giudizio non fosse espresso in forma numerica, il punteggio assegnato sarà pari a 8 punti.
Punteggio aggiuntivo per percorsi specifici
Incremento del punteggio in base alla tipologia di abilitazione
Al punteggio ottenuto in base al voto di abilitazione si aggiunge un ulteriore punteggio supplementare, previsto dal punto A.2 della tabella A/3. Questo incremento varia in funzione del tipo di percorso seguito per ottenere l'abilitazione:
- SSIS, COBASLID, BIFORDOC e abilitazioni per le classi A-30 e A-29 conseguite tramite Diploma di Didattica della Musica → +54 punti (24 per la durata biennale e 30 per la selettività dell’accesso);
- Tirocinio Formativo Attivo (TFA) a numero programmato (DM 249/2010, art. 15, commi 1 e 17) → +42 punti (12 per la durata annuale e 30 per la selettività);
- Percorsi formativi di cui all’art. 3, comma 3, del DM 249/2010 → +66 punti (36 per la durata triennale e 30 per la selettività);
- Percorsi di abilitazione speciale ex art. 15, comma 1-bis, del DM 249/2010 → +12 punti;
- Titoli di abilitazione conseguiti all'estero, riconosciuti validi in Italia → +12 punti per ogni anno di durata legale del percorso +30 punti se selettivo e a numero programmato;
- Abilitazione ottenuta tramite concorso ordinario → +24 punti;
- Abilitazione conseguita con il concorso straordinario (DM 510/2020) e con il requisito di servizio (DL 126/2019, art. 1, comma 9, lettera g) → +24 punti;
- Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale (DPCM 4 agosto 2023) → +24 punti;
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Punteggio supplenze e abilitazione per più classi di concorso
Attribuzione del punteggio in caso di abilitazione su più classi
Se un percorso formativo consente di ottenere l’abilitazione per più classi di concorso, il punteggio aggiuntivo viene assegnato a ciascuna delle classi per le quali si ottiene l’inclusione in GPS. Questo criterio è sancito dalla tabella A/3, punto A.2:
"Nel caso in cui il titolo di cui al punto A.2 sia valido per più di una classe di concorso, il punteggio è attribuito per ciascuna di esse."
Tale disposizione si applica anche alle classi di concorso accorpate, secondo quanto stabilito dal DM n. 255/2023. In base a questo decreto, un docente che ottiene l’abilitazione per una delle due classi accorpate risulta automaticamente abilitato anche per l’altra.
Questa regola è confermata dall’art. 4, comma 4, del DM 156/2024, che autorizza i percorsi abilitanti per l’anno accademico 2024/2025 in conformità con il DPCM 4 agosto 2023. Nello specifico, il provvedimento stabilisce che i docenti che acquisiscono l’abilitazione in una delle classi di concorso confluite nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70 e A-71 sono considerati abilitati per tutti gli insegnamenti inclusi nell'aggregazione.
Questa interpretazione è stata confermata anche da una FAQ ufficiale durante l'aggiornamento delle GPS 2024/2026. Ad esempio, un docente con abilitazione nella classe di concorso A-01 può inserirsi anche nelle graduatorie della classe A-17, pur mantenendo codici distinti.
Infine, la Tabella A del DM 255/2023 conferma l’estensione dell’abilitazione per diverse discipline. Ad esempio, per la classe A-12 sono considerate abilitanti anche le certificazioni precedenti relative alle classi 43/A e 50/A, che riguardano rispettivamente Italiano, Storia, Educazione Civica e Geografia nella scuola media e Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado.
Se sei interessat* ad aggiornarti sui percorsi abilitanti attivi e su quali atenei hanno ottenuto l'accreditamento da parte del Ministero per l'offerta formativa, dai un'occhiata a questo contenuto:
https://www.docenti.it/blog/In%20primo%20piano/abilitazione-insegnamento-percorsi-attivi-2025/
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