La Cassazione ha emesso un'Ordinanza relativa ai posti vacanti ed ha accolto il ricorso di un dipendente ATA.
Si parla quindi dei contratti dei precari scuola.
Quando possono applicarsi fino al 31/8?
Precari scuola: il ricorso di un dipendente
L'Ordinanza della Cassazione Civile è stata emessa dopo il rigetto di un'istanza di un lavoratore da parte del Tribunale e della Corte d'Appello.
Un dipendente ATA aveva infatti presentato un ricorso: si tratta di un lavoratore non di ruolo, con il profilo di "Assistente Tecnico".
Vediamo cosa è successo.
Il dipendente ATA agiva per ottenere l'illegittimità dell’apposizione del termine finale ai contratti a tempo determinato.
Si tratta di un termine fissato al 30/6 e non al 31/8, come avrebbe dovuto essere.
Infatti, la violazione che viene illustrata dall'interessato riguarda l’art. 4, comma 1, I. n. 124/1999.
Il lavoratore è stato nominato supplente su di un posto vacante nell'organico di diritto.
Di conseguenza, tale dipendente avrebbe dovuto avere diritto alle supplenze annuali.
Ma perché la Corte d'Appello ha bocciato l'istanza?
Motivazioni della Corte d'Appello
La Corte d'Appello ha appoggiato la decisione del Tribunale e ha rigettato la domanda del lavoratore precario.
Secondo la Corte, l’inserimento nelle graduatorie permanenti è un presupposto indefettibile per il conferimento della supplenza annuale.
Inoltre, l'inserimento nelle graduatorie permanenti conferisce la contemporanea ricorrenza di un posto vacante.
Il dipendente non era iscritto nelle graduatorie permanenti, per giunta esaurite.
La scuola ha quindi dovuto attingere alla Graduatoria interna di Istituto, stipulando un contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche.
La Cassazione Civile ha invece emesso una sentenza opposta.
La sentenza della Cassazione
La Cassazione Civile ha accolto il ricorso del lavoratore.
Secondo la Cassazione, il criterio per individuare la tipologia di supplenza è determinato dalla natura e dall'emergenza della sostituzione.
Il criterio rimane immutato anche nel caso in cui si debba attingere da una graduatoria diversa rispetto a quella prioritaria.
Il termine finale è fissato in ogni caso dall’art. 4 I. n. 124/1999.
Quindi, il termine deve essere annuale se la supplenza riguarda un posto vacante e disponibile già alla data del 31 dicembre.
In definitiva possiamo dire che è irrilevante il tipo di graduatoria da cui si attinge.
La scadenza del contratto su posto vacante deve essere al 31/8 e non al 30/6.
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