Percorso 60 CFU e 30 CFU: è stato emanato il decreto MUR n. 620 del 22-04-2024 che stabilisce le norme relative all'inizio dei corsi universitari e accademici per la formazione e l'abilitazione dei docenti di posto comune, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2023/2024, nonché l'assegnazione dei posti per i corsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.
Sono disponibili 51.753 posti per i corsi.
Con lo stesso decreto, firmato dal Ministro Bernini, è stata definita la quota di posti riservata al 45 per cento per coloro che hanno un'anzianità di servizio specifica nell'insegnamento. All'interno di questa quota, il 5 per cento è destinato ai docenti con contratti nei corsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.
Percorso 60 CFU e 30 CFU: l'elenco ufficiale
I percorsi sono:
a) Un percorso universitario o accademico di formazione iniziale abilitante di 60 CFU/CFA secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dall'articolo 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;
b) Un percorso universitario o accademico di formazione iniziale abilitante di 30 CFU/CFA ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 4-bis e dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell'articolo 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;
c) Un percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA secondo l'articolo 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e l'articolo 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;
d) Un percorso universitario o accademico di formazione iniziale abilitante di 30 CFU/CFA secondo l'articolo 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e l'articolo 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;
e) Un percorso universitario o accademico di formazione iniziale abilitante di 36 CFU/CFA ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e l'articolo 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.
Modalità di ammissione ai percorsi
Le modalità di ammissione sono le seguenti:
- Ogni candidato può presentare domanda di partecipazione per i percorsi relativi alla stessa classe di concorso in una sola istituzione.
- Se il numero di domande di ammissione per i percorsi di cui al punto a) del comma 1 dell'articolo 2 supera i posti autorizzati, i criteri per l'accesso sono stabiliti nell'allegato B, che fa parte integrante del decreto. Si applica anche l'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale del 22 aprile 2024, n. 620. Se le domande dei candidati beneficiari della riserva superano i posti riservati, si seguono i criteri indicati nell'allegato A del suddetto decreto ministeriale.
- Se le domande di ammissione per i percorsi di cui al punto b) del comma 1 dell'articolo precedente superano i posti autorizzati e riservati, si seguono i criteri dell'allegato A al decreto ministeriale del 22 aprile 2024, n. 620.
- Se le domande di ammissione per i percorsi di cui al punto c) del comma 1 dell'articolo precedente superano i posti autorizzati, si seguono i criteri stabiliti nell'allegato B del decreto.
In tutti i casi, i candidati sono ammessi ai corsi in base all'ordine della graduatoria di merito.
Percorso 60 CFU e 30 CFU: durata dei corsi
Per il periodo accademico 2023/2024, i corsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere condotti tramite modalità telematiche, escludendo le attività pratiche e di laboratorio, con incontri sincroni, anche superando il limite del 50% stabilito dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo. Tuttavia, il totale delle attività telematiche non può superare il 50%. Restano invariati i criteri di accreditamento dei corsi come stabilito dal DPCM del 4 agosto 2023.
I crediti acquisiti durante gli studi universitari o accademici sono riconosciuti secondo quanto previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2 del DPCM del 4 agosto 2023.
Per partecipare all'esame finale, le modalità definite dall'articolo 9 del DPCM del 4 agosto 2023 richiedono una presenza minima del 70% alle attività formative.
I docenti che ottengono l'abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso che sono state unite in base al decreto del Ministro dell'istruzione e dell'università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n. 255, sono considerati abilitati per tutti gli insegnamenti inclusi nell'aggregazione e per la nuova classe di concorso.
Il costo massimo complessivo non può superare i 2.500 euro.
Per l'anno accademico 2023-2024 è possibile frequentare contemporaneamente i corsi di formazione iniziale universitari e accademici con l'ottavo ciclo dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, compatibilmente con la frequenza e la programmazione delle attività formative.
Per l'acquisizione dei CFU legati alle attività di tirocinio, è necessaria una presenza di 12 ore.
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