Mobilità docenti 2025/2026: punteggio trasferimenti - Blog | Docenti.it

Mobilità docenti 2025/2026: punteggio trasferimenti

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Mobilità docenti 2025/2026: il personale docente ed educativo che partecipa a un trasferimento, sia su richiesta personale che d'ufficio, può ottenere un punteggio supplementare in base ai criteri stabiliti al punto C della tabella di valutazione dei titoli. Questo punteggio aggiuntivo si somma a quello già riconosciuto per il servizio svolto, sia in ruolo che fuori ruolo.

L'obiettivo di questo meccanismo è premiare la continuità del servizio all'interno della scuola di attuale titolarità, riconoscendo l'impegno e l'esperienza accumulata nel tempo.

Per ottenere tale punteggio, è necessario rispettare alcune condizioni, tra cui il periodo minimo di permanenza nella stessa scuola e il ruolo ricoperto dal docente. Inoltre, è previsto un punteggio ulteriore per il servizio prestato nel comune di titolarità, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti.

Di seguito vengono illustrate nel dettaglio le modalità di assegnazione del punteggio in base alla tipologia di trasferimento.

Trasferimento su domanda del docente

Requisiti per l’assegnazione del punteggio

Quando un docente presenta una richiesta di trasferimento volontaria, la continuità di servizio nella scuola di attuale titolarità per almeno tre anni consecutivi è un requisito essenziale per l’attribuzione del punteggio.

Questa continuità deve essere certificata dal docente stesso attraverso un'apposita dichiarazione personale, denominata Allegato F.

Il punteggio assegnato varia in base agli anni di servizio continuativo svolto nella scuola di attuale titolarità, seguendo questo schema:

  • 12 punti per i primi tre anni, escludendo l’anno in corso;
  • 5 punti per il quarto e quinto anno di servizio continuativo;
  • 6 punti per ogni anno a partire dal sesto in avanti.

Questo sistema di valutazione premia chi garantisce stabilità nella scuola, incentivando il mantenimento del personale docente all'interno della stessa istituzione scolastica.

Inoltre, è importante sottolineare che il conteggio degli anni di servizio utile per l'assegnazione del punteggio si basa solo sugli anni completati, senza includere l'anno in corso. Questa regola garantisce equità tra i candidati e impedisce che vengano conteggiati periodi di servizio incompleti.

Mobilità docenti 2025/2026 e trasferimento d'ufficio

Se il trasferimento è disposto d’ufficio, il criterio della continuità del servizio viene valutato in modo differente rispetto al trasferimento su domanda.

Infatti, ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del personale in esubero e per la gestione dei trasferimenti d’ufficio, non è necessario il requisito del triennio minimo di permanenza nella scuola.

Anche in questo caso, tuttavia, il punteggio assegnato dipende dagli anni di servizio continuativo prestati nella scuola di attuale titolarità, secondo il seguente schema:

  • 5 punti per ogni anno di servizio entro i primi cinque anni;
  • 6 punti per ogni anno a partire dal sesto in poi.

Questa differenziazione consente di valutare con equità la posizione dei docenti che, pur non avendo richiesto il trasferimento, vengono coinvolti in una mobilità forzata per esigenze di riorganizzazione scolastica.

Inoltre, l’assegnazione del punteggio per il trasferimento d’ufficio segue gli stessi principi di equità e meritocrazia applicati ai trasferimenti su richiesta, in modo da garantire che l’esperienza maturata venga adeguatamente riconosciuta anche in situazioni di spostamento non volontario.

Mobilità docenti 2025/2026 e servizio prestato nel comune di titolarità

Oltre alla continuità nella stessa scuola, viene riconosciuto un ulteriore punteggio per il servizio prestato all'interno del comune di attuale titolarità. Questo beneficio è valido sia per i trasferimenti su domanda che per quelli d’ufficio.

Il docente ha diritto a 1 punto aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto nel comune di titolarità, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

  • Il servizio deve essere stato svolto all’interno del comune in cui si trova la scuola di attuale titolarità;
  • La tipologia di posto ricoperta dal docente deve essere la stessa;
  • La classe di concorso di appartenenza deve essere invariata rispetto alla titolarità attuale.

Il riconoscimento del punteggio per il servizio nel comune contribuisce a rendere più equo il sistema di trasferimenti, garantendo che l’anzianità e la continuità dell’insegnamento siano adeguatamente valorizzate.

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