Malattia docenti: dopo quanti giorni scatta il licenziamento?

Malattia docenti: dopo quanti giorni scatta il licenziamento?

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Malattia docenti per supplenze Covid: dopo quanti giorni scatta il licenziamento?

Lo scopriamo in questo articolo.

Malattia docenti: cosa prevede la normativa

I giorni di malattia non sono uguali per tutti i docenti e i supplenti.

Le distinzioni del CCNL riguardano innanzitutto il personale docente e ATA assunto
o a tempo determinato o a tempo indeterminato.

L'articolo 19 del CCNL 2006-09 prevede una soglia massima di assenze per i supplenti.

Oggi si aggiungono alla questione anche le supplenze Covid, ovvero incarichi che sono considerati brevi.

Inoltre vi è un'ulteriore distinzione fra supplenti assunti fino al 31 agosto o al 30 giugno ed i supplenti brevi.

Vediamo nel dettaglio queste distinzioni.

Supplenze brevi e temporanee

Vediamo quali sono le supplenze considerate brevi e temporanee:

  • personale Covid;
  • docenti e ATA assunti fino al 30 dicembre (per i quali c'è stata recentemente la proroga al 31 marzo);
  • supplenze conferite dal Dirigente Scolastico;
  • supplenze per la copertura di posti resosi disponibili dopo il 31/12;
  • supplenze per la sostituzione del personale in maternità;
  • infine, le supplenze Covid.

Queste sono le supplenze considerate brevi o temporanee.

Ma dopo quanti giorni di malattia scatta il licenziamento per i docenti?

Vediamo che cosa prevede la normativa che regola i giorni di malattia per i docenti.

Giorni di malattia per le supplenze brevi

Il personale che possiede un incarico breve ha diritto a
30 giorni di malattia in un intero anno scolastico
.

Questi giorni vengono retribuiti al 50%.

Ma dopo quanti giorni di malattia la scuola può licenziare un supplente?

Il licenziamento avviene se si supera il limite di 30 giorni di malattia.

E non esistono deroghe.

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Photo credit: pixabay.com