Malattia docenti per supplenze Covid: dopo quanti giorni scatta il licenziamento?
Lo scopriamo in questo articolo.
Malattia docenti: cosa prevede la normativa
I giorni di malattia non sono uguali per tutti i docenti e i supplenti.
Le distinzioni del CCNL riguardano innanzitutto il personale docente e ATA assunto
o a tempo determinato o a tempo indeterminato.
L'articolo 19 del CCNL 2006-09 prevede una soglia massima di assenze per i supplenti.
Oggi si aggiungono alla questione anche le supplenze Covid, ovvero incarichi che sono considerati brevi.
Inoltre vi è un'ulteriore distinzione fra supplenti assunti fino al 31 agosto o al 30 giugno ed i supplenti brevi.
Vediamo nel dettaglio queste distinzioni.
Supplenze brevi e temporanee
Vediamo quali sono le supplenze considerate brevi e temporanee:
- personale Covid;
- docenti e ATA assunti fino al 30 dicembre (per i quali c'è stata recentemente la proroga al 31 marzo);
- supplenze conferite dal Dirigente Scolastico;
- supplenze per la copertura di posti resosi disponibili dopo il 31/12;
- supplenze per la sostituzione del personale in maternità;
- infine, le supplenze Covid.
Queste sono le supplenze considerate brevi o temporanee.
Ma dopo quanti giorni di malattia scatta il licenziamento per i docenti?
Vediamo che cosa prevede la normativa che regola i giorni di malattia per i docenti.
Giorni di malattia per le supplenze brevi
Il personale che possiede un incarico breve ha diritto a
30 giorni di malattia in un intero anno scolastico.
Questi giorni vengono retribuiti al 50%.
Ma dopo quanti giorni di malattia la scuola può licenziare un supplente?
Il licenziamento avviene se si supera il limite di 30 giorni di malattia.
E non esistono deroghe.
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