Interpelli 2024: le specifiche sui vincoli e le sanzioni - Blog | Docenti.it

Interpelli 2024: le specifiche sui vincoli e le sanzioni

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Interpelli 2024, oltre ai requisiti per la partecipazione alla procedura previsti dall’Ordinanza Ministeriale 88/2024, sono presenti una serie di vincoli e sanzioni per chi intende accedere nel mondo scolastico attraverso questa procedura. 

I criteri e le restrizioni menzionati nell'OM 88/2024, che si applicheranno anche a coloro che otterranno un incarico temporaneo tramite avviso o interpello, riguarderanno sicuramente:

  • il completamento dell'orario di lavoro nel caso in cui si ottenga una supplenza su un orario parziale
  • la possibile proroga del contratto
  • la possibile conferma del contratto
  • le eventuali sanzioni

Nel contenuto che segue andremo ad esaminare punto per punto il contenuto di questi vincoli e le sanzioni previste. 

Completamento dell’orario

Cosa prevede l’Ordinanza circa l’ipotesi di completamento dell’orario? 

Quando si utilizzano gli interpelli o gli avvisi per le supplenze, questo avviene perché le graduatorie d'istituto (GI) sono esaurite. In questi casi, si fa riferimento all'articolo 13 dell'OM 88/2024, che regola le supplenze assegnate tramite le GI e prevede anche l'uso degli avvisi. Secondo tale articolo:

  • Se un docente ottiene una supplenza con un orario parziale, ha il diritto di completare il suo orario solo se il posto parziale è stato assegnato quando non erano disponibili posti a orario completo. Al contrario, se il docente sceglie volontariamente un orario parziale, pur avendo la possibilità di ottenere un posto a orario completo, non potrà successivamente completare l'orario.
  • Il completamento dell'orario di lavoro può avvenire solo all'interno di una stessa provincia, fino al raggiungimento dell'orario settimanale obbligatorio previsto per i docenti di ruolo: 25 ore nella scuola dell'infanzia, 22 ore più 2 ore di programmazione nella scuola primaria, e 18 ore nella scuola secondaria.
  • Questo completamento può essere realizzato accettando altre supplenze a orario parziale.
  • È possibile completare l'orario lavorativo avendo più contratti a tempo determinato contemporaneamente.
  • Il completamento dell'orario è consentito solo tra insegnamenti che richiedono lo stesso orario obbligatorio previsto per i docenti di ruolo. Questo significa che i docenti della scuola dell'infanzia possono completare solo all'interno dello stesso grado di istruzione, i docenti della primaria solo nella scuola primaria, e i docenti della scuola secondaria possono completare sia nel primo che nel secondo grado, cumulando ore sia all'interno della stessa classe di concorso sia tra diverse classi di concorso.
  • Il completamento può avvenire sia tra scuole statali che non statali, con una distribuzione proporzionata dei relativi costi.

Proroga del contratto

Il caso è regolato dall'articolo 13, comma 11, dell'OM 88/24, il quale stabilisce che, per garantire la continuità didattica, se si verificano due periodi di assenza del titolare senza interruzioni o interrotti solo da un giorno festivo, un giorno libero, o entrambi, la supplenza viene prorogata a favore del supplente già in servizio. La proroga inizia il giorno successivo alla scadenza del contratto precedente.

Pertanto, anche se c'è un'interruzione dovuta a un giorno festivo o libero, o a entrambi, al supplente spetta un nuovo contratto che parte dal giorno seguente la fine del contratto precedente.

È importante sottolineare che la proroga viene concessa indipendentemente dalle motivazioni dell'assenza del titolare, poiché l'obiettivo è garantire la continuità didattica per gli studenti.

Sanzioni previste dall’Ordinanza

Quando si ricorre agli interpelli o agli avvisi perché le graduatorie d'istituto (GI) sono esaurite, le sanzioni applicabili sono quelle stabilite per le supplenze ottenute tramite queste graduatorie, come indicato nell'articolo 14, comma 2, dell'OM 88/24.

Le sanzioni possono riguardare due situazioni principali: 

  • La rinuncia a una proposta contrattuale, alla proroga o alla conferma del contratto; 
  • L'abbandono del servizio.

Se un aspirante inoccupato o che deve completare l'orario rinuncia a una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma (a condizione che non abbia già accettato un'altra supplenza), si verificano le seguenti conseguenze, a seconda del tipo di posto:

  • Per un posto comune: l'aspirante perde la possibilità di ottenere supplenze dalla graduatoria di istituto specifica (quella della scuola che ha effettuato la convocazione) sia per lo stesso insegnamento che per il posto di sostegno dello stesso grado di istruzione, ma solo per l'anno scolastico in corso; 
  • Per un posto di sostegno: se l'aspirante è specializzato, perde la possibilità di ottenere supplenze dalla graduatoria di istituto specifica (quella della scuola che ha effettuato la convocazione) sia per il posto di sostegno stesso che per qualsiasi altro tipo di posto o classe di concorso nello stesso grado di istruzione, ma solo per l'anno scolastico in corso.

Sottolineiamo che, nel caso degli interpelli, non è possibile rinunciare alla proposta di nomina, poiché sono i candidati a rispondere agli avvisi/interpelli. 

Anche se l’Ordinanza specifica che tutte le tipologie di contratti a termine sono soggette ai vincoli e alle sanzioni previsti dalla stessa Ordinanza. 

Abbandono del servizio

Nel caso in cui il docente, dopo aver iniziato l’incarico, abbandoni il servizio, perde la possibilità di ottenere supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GaE e GPS, nonché dalle graduatorie di istituto, per l’intera durata di validità delle graduatorie (2024-2026). 

Questo significa che, per tutto il periodo di vigenza delle graduatorie, il docente potrà accettare solo supplenze brevi dalle graduatorie di istituto.

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