Tutti parlano dell'aggiornamento delle Graduatorie GPS. Però, nell'attesa della pubblicazione dell'ordinanza, crescono anche alcuni dubbi.
Un'incertezza che accomuna vari aspiranti riguarda il servizio prestato senza titolo: può essere valutato comunque?
Vediamo se e quando apporta punteggio.
Graduatorie GPS: servizio senza titolo
Durante l'anno scolastico 2021/2022 molti aspiranti docenti hanno tenuto delle supplenze senza avere il titolo di accesso per quello specifico insegnamento.
L'aggiornamento delle graduatorie GPS è alle porte e molti aspiranti in questa situazione si domandano come sarà valutato il proprio servizio.
Il dubbio è sorto innanzitutto dai docenti inseriti nelle GPS per Classi di Concorso per le quali non c'è generalmente un elevato numero di supplenze.
In particolare, sono tantissimi i supplenti della Primaria a chiedersi: il servizio svolto senza titolo alla Primaria sarà valutato o sarà perso?
Innanzitutto, facciamo riferimento alla nota del 22 luglio 2020 del Ministero:
"Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda."
Fonte: OrizzonteScuola
Attenzione però. Ecco cosa accade per gli aspiranti in seconda fascia delle GPS Infanzia e Primaria:
- il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza il titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della Formazione Primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di Infanzia e Primaria
Conclusioni
In base a quanto detto sopra possiamo ora dire che il servizio prestato senza titolo alla Scuola Primaria non è valutabile ai fini dell'aggiornamento delle GPS.
Facciamo un esempio.
Se si ha prestato servizio alla Primaria con una Laurea in Giurisprudenza e non si ha titolo per inserirsi nelle GPS della Primaria, allora quel servizio non sarà valutabile.
Tuttavia, bisogna specificare che le indicazioni del Ministero non sono del tutto chiare.
L'espressione utilizzata, "ai fini della valutazione del servizio", potrebbe anche essere interpretata in funzione del servizio specifico e di quello aspecifico.
Speriamo di poter sciogliere quest'ultimo dubbio con la pubblicazione dell'ordinanza relativa all'aggiornamento.
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