Si è chiusa ieri, 4 aprile 2022, la finestra per la presentazione delle domande di aggiornamento graduatorie GAE.
Un'operazione riguarda l'aggiornamento del punteggio: il titolo di specializzazione su sostegno può essere valutabile ed inserito come "altro titolo"?
Graduatorie GAE: aggiornamento 2022/25
L'aggiornamento graduatorie GAE si è appena chiuso.
Fino a ieri, infatti, era possibile presentare la domanda di aggiornamento.
Le graduatorie ad esaurimento avranno validità per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25,
(ma in seguito al Decreto Sostegni Ter la validità sarà di due anni).
I docenti che hanno presentato domanda erano già inseriti in I, II e III fascia e in quella aggiuntiva.
Questi docenti hanno potuto presentare domanda per:
- permanenza in graduatoria - senza aggiornare il loro punteggio - a pieno titolo o con riserva;
- reinserimento in graduatoria, in quanto cancellati nei bienni/trienni precedenti per non aver presentato la loro domanda;
- aggiornamento del punteggio con cui si sono inseriti in graduatoria;
- trasferimento da una provincia ad un’altra.
L'inserimento negli elenchi di sostegno
Tutti gli aspiranti docenti in pieno possesso del titolo di specializzazione sul sostegno hanno potuto fare domanda per ottenere l'inserimento negli elenchi di sostegno.
L'inserimento negli elenchi di sostegno ha validità per tutti i gradi di istruzione
per i quali i suddetti docenti si sono inseriti in GaE e
per i quali abbiano conseguito il titolo di specializzazione.
Ma chi ha potuto inserirsi in questi elenchi?
Negli elenchi di sostegno si sono potuti inserire tutti i docenti delle GaE iscritti ai percorsi di specializzazione avviati entro l’a.a. 2021/22. Docenti che, alla data di scadenza della presentazione delle domande, fossero già in corso di riconoscimento per il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero.
La riserva viene sciolta in termini positivi, nel caso di riconoscimento del titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022.
Il sostegno vale come altro titolo?
Il titolo di sostegno, in quanto titolo d’accesso ai relativi elenchi di sostegno,
non può essere valutato come “altro titolo”.
Di conseguenza, non può essere attribuito il relativo punteggio, ai sensi della tabella di valutazione.
Vediamo cosa c’è scritto nell’articolo 4, comma 7, del DM 60/2022:
Il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno, in quanto utile per l’accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come “altro titolo” ai sensi della tabella di valutazione.
Fonte: Orizzonte Scuola
Ulteriori aggiornamenti
Nelle prossime settimane gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli elenchi aggiornati
delle graduatorie ad esaurimento, che, ricordiamo, sono valide per il 50% delle immissioni in ruolo
e per le supplenze al 31 agosto /30 giugno.
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