Il Ministero ha dato il via alla procedura straordinaria di assunzioni da GPS Sostegno I fascia.
Ma come funziona la procedura? Vediamo tutto ciò che c'è da sapere.
GPS Sostegno I fascia: chi partecipa
Quest'anno il Ministero ha predisposto una procedura straordinaria per l'assunzione dei docenti inseriti nelle GPS I fascia di Sostegno.
Le domande sono già state presentate nell'ambito delle istanze sulle 150 preferenze GPS e GAE.
Questa procedura avverrà solamente dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo da GAE e GM.
Inoltre verrà attivata solo se ci saranno posti di sostegno residui, fatti salvi i posti destinati al concorso ordinario 2020 (Infanzia/Primaria e Secondaria).
I docenti assunti con tale procedura otterranno prima un contratto a tempo determinato. Poi, con il superamento del percorso annuale di formazione e prova, un contratto a tempo indeterminato.
Vediamo quindi come si accetta o rinuncia l'incarico.
Accettare o rinunciare assunzione GPS Sostegno
L'accettazione dell'assunzione tramite questa procedura straordinaria avviene da sé: l'assegnazione su una delle sedi espresse nella domanda equivale all'accettazione automatica dell'incarico.
Tuttavia, alcuni docenti risulteranno rinunciatari a causa di questi motivi:
- mancata presentazione della domanda;
- mancata indicazione di alcune sedi (si risulta rinunciatari per le sedi non espresse);
- rinuncia dopo l’assegnazione dell’incarico.
Quindi, secondo quanto riportato, un docente può rinunciare all'incarico anche se l'assegnazione è stata fatta per una delle preferenze che aveva espresso.
Ovviamente la rinuncia deve essere comunicata all'Ufficio Scolastico secondo le modalità da lui stabilite.
Ma sorge un dubbio: la rinuncia all'incarico permette di partecipare alle supplenze al 30/6 e 31/8?
Rinuncia incarico: quando si può partecipare alle supplenze?
In certi casi è comunque possibile partecipare alle supplenze al 30/6 e 31/8 anche se si ha rinunciato ad un incarico dalle GPS Sostegno I fascia.
Vediamo nel dettaglio.
Gli aspiranti che rinunciano per mancata indicazione delle sedi, partecipano all'assegnazione delle supplenze poiché non hanno ottenuto l'incarico finalizzato al ruolo.
Per la stessa motivazione, anche gli aspiranti che non avevano presentato domanda per la procedura straordinaria possono partecipare alle supplenze.
Infine, chi ha rinunciato all'assegnazione, può partecipare alle supplenze solo se la rinuncia è pervenuta entro il termine indicato dall'Ufficio Scolastico.
Ma per tutti e tre i casi, la partecipazione agli incarichi di supplenza è possibile solo se era stata compilata l'apposita domanda.
Vediamo ora chi non può partecipare alla procedura delle supplenze:
- chi ha ottenuto un incarico finalizzato al ruolo;
- l'aspirante che non ha ottenuto l’incarico finalizzato al ruolo e ha compilato entro il 16 agosto le relative sezioni della domanda per l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2023;
- chi non comunica la rinuncia entro i termini stabiliti dall’Ufficio competente.
Leggi anche:
- Assunzioni scuola: docente assunto può accettare un’ulteriore proposta?
- Graduatorie GPS 2022: nuove graduatorie, reclami ed esclusi
- Supplenze GPS: si può rimandare la presa di servizio? I motivi
- Supplenze docenti: ricevere una nomina al 30 giugno. Da cosa dipende?
- MAD scuola: come ottenere una convocazione per settembre?
E seguici su Facebook e Instagram.
Photo credit: pexels.com