Il DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi) è una figura fondamentale all'interno della scuola, insieme al Dirigente Scolastico.
Non sono rari i casi in cui vengono a loro proposti contratti di collaborazione con aziende private, ma ci sono regole molto precise che determinano quando è possibile o meno.
Ed in caso di contratto a progetto? Vediamo.
DSGA: il suo ruolo
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è uno dei pilastri della scuola: il suo ruolo, insieme a quello del Dirigente Scolastico, è fondamentale per il buon funzionamento dell'istituzione.
I suoi compiti sono descritti dal CCNL Comparto Scuola 2006-2009.
Uno dei ruoli più significativi è quello della gestione del personale ATA. Riportiamo qui le mansioni:
- il DSGA sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA
- organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico
- attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario
- svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili
- può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi
- può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale
In realtà il ruolo del DSGA non si limita a questo: infatti, altri incarichi sono di tipo contabile.
Ed è proprio per la natura dei suoi compiti che, spesso, al DSGA vengono proposti contratti di collaborazione con aziende private.
In particolare vengono a volte redatti i così detti "contratti a progetto".
Tuttavia, ci sono delle regole molto precise che definiscono i casi in cui tutto ciò si può o non si può fare.
Quindi: quando si può attuare un contratto a progetto?
Contratto di collaborazione: come funziona
Per sapere se il contratto a progetto sia attuabile o meno bisogna prima trattare il tema dell'incompatibilità dei pubblici dipendenti.
Che cosa significa?
In linea generale, vige per tutti i dipendenti pubblici la disciplina dell'incompatibilità: ciò significa che tali lavoratori non possono svolgere un'altra attività lavorativa al di fuori di quella svolta per le pubbliche istituzioni.
Tuttavia gli incarichi extraistituzionali si possono conferire se rispettano:
- l'occasionalità
- la saltuarietà
- la mancanza di conflitto di interessi
- il fatto che la seconda attività lavorativa non pregiudichi il regolare svolgimento della prima
- il fatto che la seconda attività lavorativa venga svolta al di fuori dell'orario di servizio della prima
Inoltre è sempre necessaria l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Di conseguenza, sono vietati tutti quegli incarichi che presentano le caratteristiche dell'abitualità, della professionalità e del conflitto di interesse.
Eppure ci sono delle collaborazioni che non richiedono autorizzazione e sono pienamente concesse. Quali?
Le attività compatibili
L'art. 53 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 descrivere le attività pienamente compatibili con il ruolo del DSGA:
- collaborazioni con giornali, riviste, enciclopedie e simili
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali
- partecipazione a convegni e seminari
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo
- inoltre, incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
- attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o di docenza e di ricerca scientifica
Rimane comunque l'obbligo di svolgere tali attività al di fuori dell'orario di lavoro e senza pregiudicare il lavoro svolto per la scuola.
Contratto a progetto: si può fare o non si può fare?
Vediamo ora di rispondere alla nostra domanda iniziale: un DSGA può attuare un contratto a progetto con un'azienda privata?
Per potere dare una risposta è necessario analizzare tutti gli elementi che compongono il contratto a progetto.
Innanzitutto, proprio dal tipo di contratto emerge la realizzazione di un progetto o programma che dovrebbe quindi comportare un impegno rilevante ed anche continuativo.
Dalla dicitura trapela inoltre il conseguimento di determinati obiettivi: ciò potrebbe togliere energie lavorative al lavoro svolto per l'istituzione scolastica.
L'ultimo aspetto rilevante è quello economico: anche la remunerazione concorre tra gli elementi da valutare.
Tendendo conto di tutti questi aspetti, il DSGA non può accettare un contratto a progetto poiché questo esulerebbe i requisiti di occasionalità e temporaneità.
Leggi anche:
- Pensionati: si possono iscrivere in graduatoria anche dopo la pensione?
- Lavorare a scuola: un docente può svolgere anche un secondo lavoro?
- Lavoro part-time ciclico: come funziona per docenti e personale ATA
E seguici su Facebook e Instagram.
Photo credit: pixabay.com