La domanda di utilizzazione deve essere presentata entro il 4 luglio se si hanno determinati requisiti.
Come vengono valutati i titoli?
Lo scopriamo in questo articolo.
Domanda di utilizzazione: chi deve presentarla?
A parte gli insegnanti di religione cattolica, che devono consegnare la domanda di utilizzazione cartacea, gli altri docenti devono presentarla tramite IstanzeOnline.
In base a quanto contenuto nel CCNI 2019/22 (prorogato per l’a.s. 2022/23), bisogna presentare la domanda di utilizzazione nella provincia della titolarità del docente e se in possesso di alcuni requisiti.
La valutazione dei titoli delle domande di utilizzazione sarà effettuata dalla scuola in cui il docente presta servizio.
Se l’istituto di titolarità non coincide con quello di servizio, sarà quest’ultimo (istituto di servizio) a valutare la domanda.
Gli uffici territorialmente competenti, invece, valuteranno i docenti in esubero su provincia.
Quali sono i titoli valutati?
I titoli che possono essere valutati sono:
- anzianità di servizio;
- esigenze di famiglia;
- titoli generali.
Inoltre si precisa che:
- sono valutati i titoli conseguiti entro i termini di presentazione delle istanza, secondo la tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, con le precisazioni sui trasferimenti d’ufficio;
- nei titoli di servizio si valuta anche l’anno scolastico in corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che gli stessi vi risiedano, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
- l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si svolgono le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale la maggiore anzianità anagrafica.
Valutazione servizio di ruolo
Per ogni anno di servizio di ruolo prestato sono attribuiti punti 6.
Nei seguenti punti approfondiamo cosa viene valutato per la domanda di utilizzazione:
- l’anno in corso;
- l’anno di servizio anche per fruizione del congedo biennale per assistenza a familiari con grave disabilità e per congedo di maternità e/o parentale;
- l’anno di servizio se, nel corso dell’anno scolastico, è stato prestato un servizio non inferiore a 180 giorni;
- (come servizio di ruolo) i periodi di congedo per i corsi di dottorato di ricerca, per le borse di studio o assegni di ricerca, il periodo di congedo come ricercatore a tempo determinato del personale docente già di ruolo;
- il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo;
- il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, da valutare con riferimento al ruolo di appartenenza;
- l’anzianità da decorrenza giuridica della nomina prima della decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio è stato prestato in ruolo diverso dal quello di appartenenza, è valutata 3 punti ogni anno per tutti gli anni;
- come servizio pre-ruolo viene considerato il servizio prestato ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007 (supplenza al 30/06 o al 31/08 su posto/classe di concorso ovvero grado di istruzione diversi da quelli di titolarità);
Raddoppio del punteggio: in quali casi?
... Inoltre, il punteggio si raddoppia nei seguenti casi:
- per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo;
- per i docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nelle scuole di montagna (ai sensi della legge n. 90/1957);
- per il servizio di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio, servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
- per ogni anno di insegnamento prestato su posto di sostegno, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, per i titolari su tale tipologia di posto.
Un ruolo diverso da quello di appartenenza
Un ruolo diverso da quello di appartenenza viene così valutato:
- gli anni di servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni nella scuola primaria (in cui si è attualmente titolari) e viceversa,
- si sommano al pre-ruolo e si valutano coma tale (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) nella scuola secondaria di primo e secondo grado (in cui si è attualmente titolari);
- gli anni di servizio di ruolo nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni nella scuola secondaria di secondo grado (in cui si è attualmente titolari) e viceversa,
- si sommano al pre-ruolo e si valutano coma tale (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) nella dell’infanzia e primaria (in cui si è attualmente titolari).
Per ogni anno di servizio Pre-ruolo vengono attribuiti 3 punti all'anno per i primi 4 anni poi 2 punti per i successivi.
Nella valutazione si considerano:
- l’anno di servizio anche nel caso di fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità e del congedo di maternità e/o parentale di cui al D.lgs. n. 151/2001;
- l’anno di servizio è comunque maturato, se sono stati prestati 180 giorni di servizio oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale o al termine delle attività didattiche per la scuola dell’infanzia;
- il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale;
- il servizio prestato: fino al 31/08/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie; nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali; nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.);
Quando la valutazione si raddoppia?
Ecco i casi:
- nel caso del servizio non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio, servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
- per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, su posto di sostegno, per i titolari su tale tipologia di posto;
- per i docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nelle scuola di montagna (ai sensi della legge n. 90/1957).
Non può essere valutato invece il servizio prestato nelle scuole paritarie.
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