È aperta la finestra per presentare le domande di mobilità.
Parliamo delle Graduatorie interne di Istituto: i docenti che sono stati sospesi, maturano l'anno di servizio per la richiesta di mobilità?
Domanda di mobilità: e se il docente è stato sospeso?
Alcuni docenti sono stati sospesi dal servizio per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale.
Infatti, il DL n. 172/2021 (poi Legge n. 3/2022) ha introdotto l'obbligo vaccinale anche per il personale scolastico, docente e non docente.
Questo obbligo è in vigore dal 15 dicembre 2021.
Ci possono essere delle conseguenze disciplinari?
Ecco ciò che dice il testo del Decreto:
L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Fonte: OrizzonteScuola
Per concludere: no, non ci sono conseguenze disciplinari per il personale sospeso, ma l'interessato non potrà ricevere lo stipendio.
Ma ai fini della mobilità, il dipendente ha maturato l'anno di servizio?
Docente sospeso e anno di servizio: ottiene punteggio?
Quando un docente è sospeso per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, non può maturare l'anno di servizio.
Infatti, nell'anno di servizio, viene calcolato il servizio che è stato effettivamente svolto.
Inoltre, il DL 172/2021 non prevede che il periodo di sospensione dal servizio sia da computare nell'anzianità dello stesso.
Tuttavia, è possibile maturare l'anno di servizio e ottenere punteggio in base ai giorni effettivamente prestati.
Ecco le condizioni.
Maturare punteggio: le condizioni
Maturare punteggio è possibile, a questa condizione:
- il docente deve avere prestato 180 giorni di servizio, anche non continuativo. Matura così l'anno di servizio e ottiene 6 punti nella Graduatoria di Istituto e nell'eventuale domanda di mobilità.
Quindi, se il docente non ha prestato almeno 180 giorni di servizio non può maturare punteggio.
In particolare, è l'articolo 11 della Legge 124/1999 a definire le regole per il riconoscimento del servizio non di ruolo:
"Il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale."
Fonte: OrizzonteScuola
Ricordiamo che le stesse condizioni valgono per i supplenti, i quali possono far valere l'anno di servizio nelle GAE, GPS e nelle Graduatorie di Istituto.
Valutazione del punteggio
L'anno in corso non si valuta nell'anzianità di servizio.
Questo vale sia nelle Graduatorie di Istituto sia nella domanda di mobilità.
Sarà valutato dal prossimo anno scolastico.
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