Congedo parentale scuola: come funziona con le supplenze?

Congedo parentale scuola: come funziona con le supplenze?

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Come tutti i lavoratori, anche i docenti e il personale ATA hanno diritto ad un congedo parentale scuola: cioè ad astenersi dal lavoro entro i 12 anni di vita del figlio.

Questo diritto è normato da specifiche modalità.

La domanda è: valgono anche per i supplenti?

Analizziamo la questione con gli esperti di Docenti.it! 

Congedo parentale scuola: che cos’è?

Il congedo parentale scuola è un periodo di astensione dal lavoro retribuito a cui possono ricorrere i genitori per prendersi cura del figlio nei suoi primi 12 anni di vita.

Spetta ai genitori che intrattengono un rapporto di lavoro e può ammontare a un periodo di 10 mesi sommato tra i due genitori. 

I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per almeno tre mesi. 

Il congedo parentale è strutturato in modo flessibile e si può erogare in 2 diverse modalità:

  • Soluzione unica;
  • Congedo parentale frazionato: il periodo di astensione dal lavoro può essere diviso in mesi, giorni o ore, anche in modo alternato, a seconda delle proprie esigenze.

Come funziona

Il congedo parentale scuola può essere richiesto da tutto il personale che lavora negli istituti, e comprende quindi sia i docenti sia gli ATA.
Per entrambi, la retribuzione del congedo segue queste regole.

Poiché si tratta di 10 o 11 mesi di congedo da dividere tra i 2 genitori, per ogni genitore spettano soltanto dai 5 ai 6 mesi di congedo parentale scuola

In più, va specificato che solo 6 mesi degli 11 consentiti vengono retribuiti. E non si tratta di 6 mesi per ciascun genitore, ma di 6 mesi sommati per entrambi.

Tutti gli altri periodi di congedo scuola superiori ai 6 mesi fino agli 11 mesi consentiti non sono retribuiti.

La retribuzione segue poi una modalità ben precisa, che possiamo riassumere così.

Genitore di un bambino al di sotto dei 6 anni  Genitore di un bambino tra i 6 e gli 8 anni Genitore di un bambino tra gli 8 e i 12 anni
Primi 30 giorni di congedo parentale retribuiti al 100% Primi 30 giorni di congedo parentale retribuiti al 100% Primi 30 giorni di congedo parentale retribuiti al 100%
5 mesi di congedo ammissibile con retribuzione pari al 30% dello stipendio 5 mesi di congedo ammissibile con indennità economica pari al 30% della retribuzione ma solo se il reddito del lavoratore richiedente sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo vigente per le pensioni in regime di Ago Nessuna retribuzione per i successivi 5 mesi

Inoltre, dobbiamo ricordare che nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti pubblici, i 30 giorni che vengono retribuiti al 100% sono da considerare in maniere complessiva.

Quindi non si sta parlando di 30 giorni per ogni genitore, ma di 30 giorni complessivi da sommare tra i due.

Il congedo parentale scuola vale anche per le supplenze?

E ora la risposta alla domanda: ma il congedo parentale scuola vale anche per i supplenti?

La risposta è sì: anche i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato possono presentare la richiesta per ottenere il congedo parentale. 

Bisogna comunque specificare che il congedo può essere richiesto solo dopo la presa di servizio, ovvero dopo aver confermato il proprio rapporto di lavoro.

La richiesta del congedo parentale scuola per il supplente deve essere fatta 15 giorni prima dall’astensione al lavoro all’ufficio di appartenenza con l’indicazione della durata.

Solo in casi gravi e dimostrati si può richiedere con un anticipo di 48 ore.

Per il resto, restano invariate le modalità di indennizzo e le modalità per la richiesta del congedo parentale scuola.


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