Concorso straordinario Bis: quali sono le differenze tra il servizio come titolo di accesso o come altro titolo.
Lo vediamo in questo articolo.
Concorso straordinario Bis: chi può partecipare?
Il Concorso straordinario Bis è stato indetto per la scuola secondaria e per tutti quei docenti precari che hanno almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5.
Per i docenti che intendono partecipare, è necessario che delle 3 annualità di servizio, almeno una di queste sia specifica sulla Classe di Concorso per la quale si partecipa (posto comune).
Ecco i requisiti necessari per potervi partecipare:
- abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica CdC per la quale si partecipa (è valido anche analogo titolo conseguito all'estero);
- non aver partecipato alle procedure di reclutamento o, pur avendolo fatto, non essere stati designati con contratto a tempo determinato.
- aver svolto, dal 2017/18, almeno 3 annualità di servizio (anche non consecutivi) in una scuola statale;
Una precisazione: il sevizio svolto sul titolo di sostegno è considerato valido, ma delle 3 annualità di servizio richieste, non è ammesso che il docente le abbia svolte tutte sul sostegno.
Almeno una deve essere specifica sulla Classe di Concorso per la quale si partecipa.
Altra precisazione: per partecipare non sono necessari i 24 CFU.
Quando si svolgerà?
Per partecipare al Concorso straordinario Bis è necessario iscriversi entro e non oltre il 16 giugno.
La domanda di presentazione deve essere fatta su Istanze Online.
Come si articola la procedura del Concorso straordinario Bis
La procedura che regola il Concorso straordinario Bis si articola in una prova orale della durata massima di 30 minuti.
Non c’è un punteggio minimo da raggiungere, ma troviamo un complessivo di 150 punti, articolati in questo modo:
- 100 per la prova disciplinare;
- e 50 per i titoli valutati.
La somma del punteggio, conseguita mediante questo percorso conferisce accesso alla graduatoria.
Successivamente, i vincitori del concorso saranno assunti nel 2022/23 a tempo determinato: nel mentre, dovranno frequentare un corso specifico di formazione e dovranno sostenere l'anno di formazione e di prova.
Una volta superata la prova finale, potranno entrare di ruolo.
Se un candidato non supera la prova, decade dall'intera procedura.
Fatta questa dovuta premessa, parliamo dei titoli valutabili e... veniamo al tema centrale dell'articolo.
Quali sono i titoli di servizio
I titoli di servizio si distinguono in:
- titolo di servizio valido ai fini dell’accesso;
- e titolo di servizio come altro titolo valutabile.
Il titolo di servizio è uno dei requisiti indispensabili per accedere al concorso e riguarda le caratteristiche che abbiamo già indicato (vedi il primo paragrafo).
Facciamo una precisazione, che riguarda i 3 anni che il candidato deve aver svolto in servizio nelle scuole statati.
I 3 anni sono valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99 e per annualità di servizio intendiamo:
- il servizio prestato per almeno 180 giorni;
- oppure il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio;
- oppure il servizio prestato al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).
Ma il servizio utilizzato come titolo di accesso può essere inserito come "altro servizio", per l'ottenimento del punteggio in graduatoria?
La tabella di valutazione considera, in termini di punteggio, il titolo di accesso e poi il titolo di servizio a parte, quindi... la risposta a questa domanda è si.
Per quanto riguarda il titolo di accesso, precisiamo che...
Il titolo di accesso al Concorso straordinario Bis è la laurea o l'abilitazione congiunta ai 3 anni di servizio, però nella tabella varrà come punteggio solo la laurea o l’abilitazione.
Di conseguenza, il servizio dovrebbe valere come punteggio.
Tuttavia, a quanto pare, il sistema non accetta lo stesso servizio come titolo di accesso e come altro servizio.
Di conseguenza, saranno le commissioni a valutare complessivamente i servizi dichiarati, recuperando così quelli specifici dalla sezione Servizio di accesso.
Altro titolo di servizio: come viene valutato
La tabella B alla sezione C “Titoli di servizio” ci dice che:
- è valutato il servizio prestato sulla specifica Classe di Concorso di partecipazione al concorso;
- per ciascun anno di servizio il punteggio attribuito è pari a 1,25;
- il servizio è valutato ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99, per cui si valuta solo l’annualità di servizio, secondo quanto disposto dalla predetta legge;
Dove può essere prestato il servizio
Inoltre, il servizio può essere stato prestato non solo nelle scuole statali ma anche:
- nelle scuole paritarie (servizio dichiarabile a decorrere dall’a.s. 2000/2001);
- nei centri di formazione professionale, purché il servizio sia stato svolto per la tipologia di posto sulla specifica Classe di Concorso (il servizio deve essere dichiarabile a partire dall’a.s. 2008/2009);
- in Progetti di cui all’articolo 1, comma 3, del DL 134/2009, convertito in legge n. 167/2009 (servizio dichiarabile a decorrere dall’a.s. 2008/2009);
- in Progetti di cui all’articolo 5, comma 4 bis, del DL 104/2013, convertito in legge n. 128/2013 (servizio che deve essere dichiarabile a decorrere dall’a.s. 2012/2013);
- non è valutabile il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno;
- il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile sulla Classe di Concorso specifica.
Per l’accesso, invece, il servizio è valido solo se prestato nelle istituzioni scolastiche statali e nei cinque anni previsti dal bando.
Per il punteggio invece vale sempre e solo il servizio specifico, ma può essere stato prestato anche in scuole paritarie o IeFP, se riconducibile alla Classe di Concorso.
Seguiranno aggiornamenti.
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