Concorso abilitazione insegnamento 2020: le domande sono state presentate a luglio e le tasse già pagate.
Ma del concorso straordinario abilitante nessun docente ha più saputo nulla...
Concorso abilitante 2020: che fine ha fatto?
Il concorso straordinario abilitante del 2020 riservato ai precari con 3 annualità di servizio sembra essere svanito nel nulla.
Più nessuno sa niente di che fine abbia fatto.
il concorso straordinario abilitante, previsto dal DL n. 126/2019 (e convertito in legge n. 159/2019), è stato bandito con DD n. 497/2020 e successivamente integrato con DD n. 748/2020.
Gli aspiranti, in possesso dei requisiti idonei hanno presentato le relative domande di partecipazione entro il 15 giugno 2020.
Poi... più nulla.
Il concorso non è mai stato avviato.
Eppure, i docenti hanno pagato la tassa di iscrizione prima che si verificasse il Covid.
E adesso?
Quando ci sarà il concorso abilitazione insegnamento 2020?
Secondo quanto dichiarato dal Miur, il bando doveva uscire entro il 2022.
In realtà, il Ministero avrebbe dovuto bandire la procedura entro il 31 dicembre 2021: ma questa è stata rimandata all'anno seguente.
E adesso...
Più il nulla.
Nessuno sa quando e dove e se il concorso si terrà.
Infine, per quanto riguarda i posti a concorso non si sa ancora quanti saranno disponibili: si sa solamente che è prevista una riserva per i docenti precari.
Come conseguire l'abilitazione all'insegnamento 2022
A consentire il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ci penserà il Nuovo reclutamento docenti, voluto da Patrizio Bianchi e il relativo percorso dei 60 CFU.
A tale percorso potranno accedere i seguenti docenti:
- per i docenti su posto comune: è necessario essere in possesso di una Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure di diploma AFAM di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le Classi di Concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- per gli insegnanti ITP (Istituto tecnico pratico): è richiesto il possesso di una Laurea, oppure di diploma AFAM di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le Classi di Concorso vigenti alla data di indizione del concorso.
Anche chi non è ancora in possesso dei titoli idonei (ma è comunque iscritto ai corsi che ne condurranno il conseguimento), potrà accedere al percorso abilitante dei 60 CFU.
Per i docenti già abilitati e quelli specializzati sul sostegno, il DL n. 36/2022 conferisce disposizioni in merito al conseguimento di un’altra abilitazione.
Ecco cosa dice in merito l’articolo 2-ter del D.lgs. 59/2017, introdotto dal citato DL 36/22:
"Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore."
La nuova disposizione: norme di accesso
Secondo la nuova disposizione, sappiamo che il percorso del Nuovo reclutamento docenti si articola su più fasi.
Ricordiamo quali sono le principali caratteristiche di tale percorso:
- i docenti che sono già abilitati e quelli che sono già in possesso del titolo di specializzazione su sostegno possono conseguire un’ulteriore abilitazione in altra Classe di Concorso/grado di istruzione;
- gli interessati devono essere in possesso del titolo di studio che conferisce accesso alla Classe di Concorso, in relazione alla quale conseguire l’abilitazione;
- l’abilitazione si ottiene attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA percorso universitario e accademico di formazione iniziale;
- dei 30 CFU/CFA ricordiamo che: 20 vanno acquisiti nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento, mentre 10 devono essere di tirocinio diretto;
- per ogni CFU/CFA l’impegno in presenza nelle classi dell'aspirante docente deve essere di ALMENO 12 ore.
Riguardo ai 60 CFU, purtroppo il decreto che il 31 luglio 2022 l'ex Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi avrebbe dovuto portare a termine, non ha mai visto la luce.
Ora resta da capire quale valenza assegnare alla tassa di 15 euro, che è già stata pagata dagli aspiranti docenti. Alcuni di essi, nel frattempo, avranno conseguito l’abilitazione con concorso ordinario o straordinario o potrebbero conseguirla con straordinario bis.
Ma non sappiamo quali numeri ci siano in merito.
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