Classi di concorso: cosa è cambiato dopo la Riforma che ha interessato gli accorpamenti delle classi di concorso?
Una novità che mai come adesso è opportuno conoscere, in vista del concorso PNRR 2 e dei concorsi che interesseranno l'a.s. 2025/2026.
Partiamo con una breve definizione di accorpamento, per poi scendere di più nel dettaglio e comprendere quali sono le singole classi di concorso che, ad oggi, risultano accorpate.
L’accorpamento delle classi di concorso è un sistema che unisce diverse classi di concorso simili tra loro. Questo approccio permette di semplificare e rendere più efficienti le procedure dei concorsi e di garantire una gestione più flessibile degli insegnanti nelle scuole, specialmente quando manca personale qualificato in alcune materie e si presenta l'esigenza di riempire i posti vacanti.
Quali sono gli accorpamenti?
Gli accorpamenti delle classi di concorso sono stati definiti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e dettagliati nella Tabella A del Decreto 255 del 2023 sugli accorpamenti. Questa tabella, intitolata “Classi di concorso: denominazione, titoli di accesso, insegnamenti relativi”, stabilisce le seguenti unificazioni:
- A01 – Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado: accorpa la classe A01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado) e la A17 (Disegno e storia dell’arte nella scuola secondaria di secondo grado).
- A12 – Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado: unisce la A12 (Discipline letterarie negli istituti secondari di II grado) e la A22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado);
- A22 – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado: comprende le classi A24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado);
- A30 – Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado: accorpa la A29 (Musica nella scuola secondaria di I grado) e la A30 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado);
- A48 – Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado: unisce le ex classi A48 ed A49;
- A70 – Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia: integra le ex classi A70 ed A72;
- A71 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia: fonde le ex classi A71 ed A3.
Le graduatorie saranno riorganizzate in base a queste nuove suddivisioni e rimarranno distinte tra il primo e il secondo grado dell’istruzione secondaria. Inoltre, questi cambiamenti avranno un impatto anche sulle graduatorie utilizzate per l’assegnazione delle supplenze.
Classi di concorso ed effetti degli accorpamenti: benefici e novità
L’accorpamento delle classi di concorso porta diversi vantaggi ai futuri docenti.
Innanzitutto, semplifica l’organizzazione didattica, poiché unire materie affini consente di valutare i candidati in modo più trasversale.
Inoltre, garantisce maggiore flessibilità, permettendo ai docenti di candidarsi a più classi di concorso simili.
Nonostante l’unificazione delle classi di concorso, i nuovi corsi abilitanti per l’anno accademico 2023/24 restano distinti.
Tuttavia, come stabilito dal MIUR nel DM 621/2024 (art. 4/4), l’abilitazione ottenuta per una classe accorpata è valida anche per le altre. Questo significa che chi consegue l’abilitazione in una classe potrà inserirsi in prima fascia anche per le altre classi accorpate.
La Tabella A, allegata al decreto del 22 dicembre 2023, precisa che tutte le abilitazioni ottenute nei precedenti ordinamenti restano valide per insegnare le materie incluse nelle nuove classi di concorso.
Pertanto, chi possiede un titolo di studio riconosciuto secondo i vecchi regolamenti mantiene il diritto di partecipare alle procedure concorsuali e abilitanti.
Un cambiamento significativo riguarda i punteggi attribuiti ai titoli di abilitazione. La tabella allegata all’Ordinanza Ministeriale prevede:
- 24 punti aggiuntivi per l’abilitazione ottenuta tramite il superamento di un concorso ordinario;
- 24 punti per chi ha superato il concorso straordinario (decreto dipartimentale n. 510 del 2020);
- 24 punti aggiuntivi per l’abilitazione conseguita attraverso percorsi universitari e accademici di formazione iniziale (DPCM 4 agosto 2023).
Queste novità mirano a valorizzare i percorsi di formazione e a rendere più equa e accessibile la carriera nell’insegnamento.
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