Per determinare le ferie spettanti ai docenti bisogna utilizzare una formula che viene determinata dall’art. 19/2 del CCNL/2007, che specifica che le ferie dei supplenti sono proporzionali al servizio prestato.
Ferie docenti: la formula per il calcolo
La formula per il calcolo ferie docenti è la seguente:
360: 30/32 = n° dei giorni di servizio : x
Può essere spiegata in questo modo:
- 360 sono i giorni dell’anno;
- 30/32: dipende dal servizio prestato. Se il servizio è inferiore ai 3 anni è 30, se è superiore 32;
- N° dei giorni di servizio: è il numero dei giorni inclusi nel contratto (sono esclusi giorni non retribuiti ad esempio: aspettativa per famiglia).
Tra part time orizzontale e verticale
Quando si tratta di un regime di part time, bisogna fare una distinzione tra:
- Part time orizzontale, cioè tutti i giorni;
- Part time verticale, ovvero solo alcuni giorni.
Nel primo caso, il numero di giorni di ferie docenti sono proporzionati al rapporto di lavoro a tempo pieno; nel secondo caso, il numero dei giorni viene calcolato in base al numero dei giorni lavorativi effettivi e non dalle ore settimanali.
La formula per il calcolo ferie docenti in un regime di part time è:
Numero dei giorni di lavoro settimanali: 6 giorni = x :30/32 (a seconda dell’anzianità).
Ferie scuola: quando si possono fruire
Le ferie docenti sono determinate dal calendario scolastico regionale ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, ad esami di Stato e ad attività valutative.
Le ferie docenti di ogni ordine e grado possono essere fruite sia dai docenti di ruolo che dai supplenti.
Durante l’anno scolastico è possibile avere 6 giorni di ferie, purché le stesse non comportino oneri all’amministrazione.
La monetizzazione delle ferie
Per quanto riguarda la monetizzazione, per i docenti con supplenza breve o fino al 30/06 non è più possibile monetizzare per non aver fruito delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni.
Il docente che decide di non chiedere le ferie non riceverà un compenso aggiuntivo, perché tutto si basa sul fatto che poteva fruirne.
Verrà preso in considerazione il complessivo delle ferie spettanti e da queste verranno sottratti i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Quello che risulterà dall’operazione verrà monetizzato. La segreteria avrà il compito di effettuare l’eventuale calcolo di monetizzazione delle ferie a termine del contratto.
Per quanto riguarda le ferie dei supplenti temporanei, se l’insegnante è impossibilitato a fruirne, ad esempio per malattia o per il congedo di maternità, i giorni di ferie verranno monetizzati o comunque non sottratti ai giorni di ferie spettanti.
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