Anno di prova per neoassunti e assegnazione provvisoria: come funziona? - Blog | Docenti.it

Anno di prova per neoassunti e assegnazione provvisoria: come funziona?

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Anno di prova per docenti neoassunti: i docenti che vengono assunti a tempo indeterminato devono affrontare un anno di prova presso la scuola in cui hanno ricevuto l’incarico.

Questo periodo è essenziale per ottenere la conferma definitiva del ruolo. Inoltre, la normativa prevede un vincolo triennale di permanenza nella stessa istituzione scolastica. Ma cosa accade nel caso in cui il docente ottenga un’assegnazione provvisoria? È possibile svolgere l’anno di prova in una scuola diversa?

Anno di prova per neoassunti: cosa dice la normativa

Le disposizioni relative all’anno di prova sono contenute nell’articolo 13 del D.lgs. 59/2017, nel DM n. 226/2022 e nel più recente DM n. 158/2024, che autorizza le nomine in ruolo per l’anno scolastico 2024/2025. Di seguito, i principali punti stabiliti dalla normativa:

  • I vincitori di concorso su posto comune, già abilitati, devono svolgere un anno di prova in servizio. Il superamento di questo periodo determina la conferma nel ruolo. (Art. 13, comma 1, D.lgs. 59/2017);
  • I vincitori di concorso su posto di sostegno sono soggetti alle stesse regole dell’anno di prova. Il completamento positivo di questo percorso porta all’immissione in ruolo. (Art. 13, comma 4, D.lgs. 59/2017);
  • Il docente immesso in ruolo assume servizio nella sede assegnata, dove dovrà svolgere il periodo di formazione e prova. (Art. 3, comma 3, DM 158/2024);
  • In caso di superamento del test finale e della valutazione positiva, il docente è confermato in ruolo presso la scuola in cui ha svolto il periodo di prova ed è cancellato da tutte le graduatorie precedenti. (Art. 13, comma 5, D.lgs. 59/2017).

Di conseguenza, l’insegnante che riceve la nomina in ruolo prende servizio nella scuola assegnata e, una volta concluso positivamente l’anno di prova, ottiene la conferma definitiva del posto nella stessa istituzione.

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L'assegnazione provvisoria

In generale, il docente neoassunto deve svolgere l’anno di prova nella scuola in cui ha ricevuto la nomina, che corrisponde alla sede assegnata al momento dell’immissione in ruolo. Questo periodo formativo deve essere completato nel primo anno di servizio, salvo specifici casi di rinvio previsti dalla normativa vigente.

Tra le cause di rinvio rientrano:

  • Fruizione di un assegno di ricerca;
  • Frequenza di un dottorato di ricerca;
  • Altri motivi giustificati dalla normativa in vigore.

Se l’anno di prova non viene rinviato, il docente non può svolgerlo in assegnazione provvisoria. Tuttavia, se il periodo viene posticipato e, nel frattempo, si ottiene un’assegnazione provvisoria, il discorso cambia.

Infatti, se la normativa consente l’assegnazione interprovinciale (come accaduto negli anni precedenti per determinate categorie di docenti), è possibile che l’anno di prova venga svolto in una scuola diversa da quella di titolarità.

Analizzando le disposizioni contenute nel D.lgs. 59/2017 e nel DM 158/2024, sembra che l’anno di prova debba essere svolto esclusivamente nella sede assegnata all’atto dell’immissione in ruolo.

Questo è confermato dall’indicazione secondo cui il docente deve assumere servizio nella scuola assegnata per completare la formazione e la prova. Inoltre, il superamento del test finale e della valutazione porta alla conferma in ruolo nella stessa istituzione scolastica.

Tuttavia, la questione diventa più complessa quando si permette la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, in virtù delle deroghe previste. Infatti, se l’assegnazione riguarda la stessa classe di concorso o tipologia di posto per cui il docente è stato assunto, potrebbe esserci un’interpretazione favorevole che consenta di svolgere l’anno di prova in una scuola diversa, pur mantenendo la titolarità nella sede iniziale.

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