Mobilità 2025/2026 e abilitazione: le news - Blog | Docenti.it

Mobilità 2025/2026 e abilitazione: le news

article pic

Mobilità 2025/2026: nel contesto delle procedure di mobilità per il personale scolastico, il punteggio può essere riconosciuto per il superamento di un concorso, mentre non è previsto alcun punteggio aggiuntivo per il solo possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Le regole che disciplineranno la mobilità dei docenti, del personale educativo e ATA nel prossimo triennio saranno stabilite dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) 2025-2028, siglato il 29 gennaio 2025.

In questo contenuto approfondiremo le nuove regole sulla mobilità docenti.

Mobilità 2025/2026 e CCNL scuola

Le domande per la mobilità saranno aperte a partire dalla metà di febbraio e introdurranno diverse novità, in particolare riguardo ai criteri di attribuzione del punteggio.

Secondo le tabelle di valutazione allegate al CCNI, i punteggi saranno assegnati sulla base di specifici criteri, tra cui:

  • Esperienza maturata prima dell'immissione in ruolo;
  • Continuità di servizio nella stessa scuola;
  • Servizio prestato in istituti con un alto rischio di abbandono scolastico;
  • Ruolo di docente tutor o orientatore.

Le tabelle di riferimento per la valutazione dei titoli nel personale docente sono due:

  • Tabella A: riguarda i trasferimenti sia a domanda che d'ufficio del personale docente ed educativo.
  • Tabella B: stabilisce i criteri di valutazione per la mobilità professionale del personale docente ed educativo.

Mobilità a abilitazione insegnamento: i dettagli circa il punteggio

A differenza di altri titoli, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento non comporta alcun punteggio aggiuntivo, né per i trasferimenti né per i passaggi di ruolo o cattedra. La motivazione principale risiede nel fatto che l'abilitazione rappresenta un requisito di accesso all'insegnamento e un titolo valido anche per il passaggio di ruolo o cattedra, non potendo quindi essere considerata come titolo supplementare.

Questa posizione è chiarita nella nota 11bis delle tabelle di valutazione, che specifica come il titolo di specializzazione per il sostegno, così come l'abilitazione ottenuta tramite le Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS), non possa essere equiparato ai diplomi di specializzazione riportati nelle sezioni pertinenti delle tabelle di valutazione.

Nello specifico, la normativa evidenzia che:

  • Il titolo di specializzazione per l'insegnamento a studenti con disabilità, come definito dal D.P.R. 970/75, non rientra tra quelli valutabili ai fini della mobilità;
  • Le abilitazioni ottenute tramite le SSIS non possono essere considerate titoli generali aggiuntivi, in quanto già valide per l'accesso ai ruoli o ai passaggi di ruolo/cattedra.

A differenza dell'abilitazione, il superamento di un concorso ordinario per titoli ed esami è riconosciuto e attribuisce punteggio nei trasferimenti e nei passaggi di ruolo/cattedra.

Per i trasferimenti, viene valutato un solo concorso, mentre nei passaggi di ruolo o cattedra è possibile valutare più concorsi. Il punteggio attribuito è di 12 punti per un concorso e 6 punti per ogni concorso aggiuntivo nel caso dei passaggi di ruolo.

Mobilità 2025/2026: che requisiti deve soddisfare il punteggio del concorso?

Affinché un concorso ordinario possa essere valutato, deve rispettare precise condizioni:

  • Deve essere un concorso ordinario per titoli ed esami;
  • Non è necessario aver vinto il concorso, ma è obbligatorio aver superato tutte le prove previste, indipendentemente dall'inserimento tra i vincitori;
  • Il concorso deve essere stato sostenuto per l'accesso al ruolo di appartenenza al momento della domanda, oppure per ruoli di pari o superiore livello.

Di conseguenza, i concorsi vengono valutati come segue:

  • Concorso per la scuola primaria: valido sia per la scuola primaria che per la scuola dell'infanzia;
  • Concorso per la scuola secondaria di secondo grado: valutabile per la scuola secondaria di secondo e primo grado, nonché per la scuola primaria e dell'infanzia;
  • Concorso per la scuola secondaria di primo grado: valido anche per la scuola primaria e dell'infanzia;
  • Concorsi per docenti diplomati nella secondaria di II grado: valutati solo nel ruolo dei docenti diplomati;
  • Concorso per la scuola dell'infanzia: valutabile esclusivamente nella scuola dell'infanzia.

Inoltre:

  • I concorsi per il personale educativo sono equiparati ai concorsi della scuola primaria e quindi valutabili anche nella scuola dell'infanzia.
  • I concorsi per personale ispettivo e dirigente scolastico sono considerati di livello superiore e quindi valutabili in tutti gli ordini di scuola.

Non vengono riconosciuti ai fini del punteggio:

  • I concorsi riservati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento;
  • I concorsi ordinari svolti unicamente per l'ottenimento dell'abilitazione;
  • I concorsi straordinari, come quelli banditi con DDG 85/2018, DM 631/2018, DDG 1546/2018, DDG 510/2020, DDG 1081/2022, DDG 1327/2024 e DDG 1328/2024;
  • I concorsi di livello inferiore al ruolo di appartenenza al momento della domanda.

Infine, non possono ottenere il punteggio coloro che, nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre della scuola banditi prima della Legge 270/82, hanno ottenuto un punteggio inferiore a 52,50 su 75.

Queste disposizioni stabiliscono criteri chiari e dettagliati per la mobilità del personale scolastico nel triennio 2025-2028, con particolare attenzione alla valorizzazione dei concorsi ordinari e all'esclusione dell'abilitazione come titolo aggiuntivo valutabile.

Per ulteriori news e aggiornamenti sul mondo scuola, segui il blog di Docenti.it