Interpelli e supplenze: le sanzioni per rinuncia - Blog | Docenti.it

Interpelli e supplenze: le sanzioni per rinuncia

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Interpelli e supplenze: le supplenze scolastiche e gli interpelli rappresentano due modalità di assegnazione degli incarichi a tempo determinato per i docenti.

La rinuncia a questi incarichi comporta specifiche sanzioni, stabilite dall’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024.

Tuttavia, è fondamentale comprendere le differenze tra la rinuncia a una supplenza e la rinuncia a un interpello, in quanto le conseguenze previste dalla normativa variano a seconda della procedura utilizzata per l’assegnazione dell’incarico.

Supplenze: modalità di convocazione e sanzioni per rinuncia all'incarico

Le supplenze vengono assegnate attraverso le graduatorie di istituto, suddivise in tre fasce:

  • Prima fascia: include gli aspiranti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE);
  • Seconda fascia: comprende gli aspiranti della prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS);
  • Terza fascia: riguarda gli aspiranti della seconda fascia delle GPS.

Se le graduatorie della scuola si esauriscono, vengono consultate quelle delle scuole viciniori. Solo in ultima istanza si procede con l’utilizzo degli interpelli.

Secondo l’articolo 14, comma 2, dell’OM 88/2024, la rinuncia a una supplenza comporta l’esclusione dalla specifica graduatoria di istituto per l’anno scolastico in corso.

Questo significa che l’aspirante non potrà più ricevere incarichi per lo stesso insegnamento o per il posto di sostegno nella scuola in cui ha rinunciato. Tuttavia, la sanzione non si estende automaticamente alle scuole viciniori, permettendo così al docente di essere convocato da altre istituzioni scolastiche.

Interpelli e supplenze: le differenze in caso di rinuncia all'incarico

Gli interpelli vengono utilizzati quando le graduatorie di istituto risultano esaurite.

Il loro scopo è quello di garantire la copertura dei posti vacanti tramite un avviso pubblico a cui i docenti possono volontariamente rispondere.

A differenza delle supplenze, dove i candidati vengono chiamati direttamente, negli interpelli è il docente a manifestare interesse per l’incarico.

Le sanzioni per la rinuncia a un interpello sono simili a quelle previste per le supplenze, ma con alcune differenze fondamentali. Se un docente risponde a un interpello e successivamente rinuncia alla proposta contrattuale, subisce l’esclusione dalla graduatoria di istituto della scuola che ha pubblicato l’avviso. Tuttavia, non potrà essere considerato rinunciatario se non ha mai risposto all’interpello.

Se l’aspirante abbandona il servizio dopo aver accettato l’incarico, le conseguenze sono più gravi: perde la possibilità di ottenere supplenze annuali (fino al 31 agosto e 30 giugno) da GaE, GPS e graduatorie di istituto per tutto il periodo di validità delle graduatorie (2024-2026). Questo significa che potrà accedere solo a supplenze brevi.

La rinuncia a una supplenza o a un interpello comporta sanzioni specifiche, ma la normativa prevede differenze sostanziali tra le due situazioni.

Mentre nel caso delle supplenze la sanzione riguarda solo la scuola in cui si è verificata la rinuncia, per gli interpelli il docente è direttamente responsabile della propria candidatura e non può sottrarsi all’incarico dopo aver accettato.

Per evitare complicazioni e garantire la continuità didattica, è essenziale che i docenti valutino attentamente le proprie scelte prima di accettare un incarico.

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