Abilitazione insegnamento: facciamo un po' di chiarezza sui percorsi da 30 CFU e 36 CFU.
La Riforma sul reclutamento e le modalità di formazione del personale docente ha introdotto i 60 CFU come nuovo requisito per l'abilitazione all'insegnamento.
Il DPCM del 4 agosto 2023 ha ufficializzato questo nuovo requisito all'interno dell'ordinamento scolastico italiano.
Come ormai è piuttosto noto, il numero di CFU varia a seconda delle condizioni di partenza degli aspiranti docenti che intendono abilitarsi e partecipare ai concorsi scuola per l'immissione in ruolo.
Più precisamente, il Decreto ha previsto un percorso completo da 60 CFU e dei percorsi transitori e integrativi da 30 e 36 CFU.
In questo contenuto approfondiremo questa seconda categoria di percorsi, specificando quali categorie di aspiranti docenti abilitati possono partecipare e cosa ci dice il Ministero circa le classi di concorso accorpate.
Il percorso da 30 CFU e 36 CFU
Il sistema dei percorsi formativi per i docenti si articola in diverse tipologie di percorsi abilitanti e transitori, pensati per rispondere alle esigenze di docenti già qualificati, aspiranti insegnanti e coloro che desiderano partecipare a concorsi nel settore scolastico. Di seguito sono descritte le principali categorie di percorsi previsti:
Percorsi abilitanti da 30 CFU:
- Destinati ai docenti che possiedono già un’abilitazione o una specializzazione in un’altra classe di concorso o grado di istruzione.
Percorsi transitori abilitanti da 30 CFU:
- Riservati ai docenti che hanno maturato tre anni di servizio presso scuole statali o paritarie, con almeno un anno nella specifica classe di concorso;
- Accessibili anche a coloro che hanno sostenuto la prova del concorso “straordinario bis”.
Percorsi transitori da 30 CFU per neo-laureati:
- Rivolti a chi non ha conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, utili per partecipare ai concorsi fino alla fine del 2024;
- Per chi risulta vincitore del concorso e deve integrare 30 CFU.
Percorsi post-concorso da 30 o 36 CFU:
- Ideati per i partecipanti ai concorsi non ancora abilitati.
Dettaglio dei percorsi post-concorso:
- 30 CFU post-concorso: per chi accede con il titolo di studio richiesto e tre anni di servizio negli ultimi cinque presso scuole statali, con almeno un anno nella classe di concorso specifica;
- 30 CFU post-concorso: per chi partecipa avendo già conseguito 30 CFU.
- 36 CFU post-concorso: per chi partecipa con il titolo di accesso e i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
Abilitazione insegnamento e classi di concorso accorpate
In base a quanto stabilito dal DM n. 255/2023, l’abilitazione ottenuta in una delle classi di concorso accorpate secondo le disposizioni di questo decreto viene automaticamente estesa anche all’altra classe di concorso coinvolta nell’aggregazione.
Questa regola è confermata dal DM n. 621/2024, che ha dato il via al primo ciclo dei nuovi percorsi abilitanti. Nello specifico, l’articolo 4, comma 4, di questo decreto prevede quanto segue:
- I docenti che conseguono l’abilitazione per una delle classi di concorso accorpate, in base al decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito adottato in accordo con il Ministro dell’Università e della Ricerca il 22 dicembre 2023, n. 255, saranno abilitati anche per tutti gli insegnamenti inclusi nell’accorpamento.
- Le classi di concorso coinvolte includono: A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70 e A-71.
- L’abilitazione copre sia la nuova classe di concorso sia tutti gli insegnamenti legati all’accorpamento.
Se sei interessat* ad avere più info sugli accorpamenti, dai un'occhiata a questo contenuto:
https://www.docenti.it/blog/classi-di-concorso-e-accorpamenti-a-s-2024-25/
Per visualizzare il programma del percorso da 30 CFU:
Per il percorso da 36 CFU:
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