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24 CFU e abilitazione insegnamento: differenze

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La riforma sul reclutamento del personale scolastico, introdotta con la Legge 79 del 2022, ha fatto sorgere molte domande in merito ai 24 CFU e l'abilitazione insegnamento, scopriamo insieme le differenze alla luce del cambiamento normativo!

La riforma voluta dal Ministro Bianchi, e il DPCM attuativo della stessa, hanno introdotto il famoso percorso dei 60 CFU.

L'intento alla base della nuova normativa è stato quello di introdurre un' unica modalità di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, che comprendesse una parte di CFU relativa a materie psico-pedagogiche ed uguale per tutte le categorie di partecipanti, una parte di CFU inerente a discipline specifiche sulla classe di concorso, e delle ore dedicate alle attività di tirocinio e laboratorio.

24 cfu e abilitazione insegnamento: i dettagli

Partiamo con il dire che il 24 cfu e il percorso dei 60 cfu per l'abilitazione all'insegnamento non sono la stessa cosa.

I 24 cfu, infatti, rappresentano un requisito di accesso per i concorsi ordinari nella scuola e l'iscrizione nelle graduatorie GPS, ma non costituiscono un titolo abilitante.

Il percorso dei 60 cfu, invece, non è un requisito ma un vero e proprio percorso che al suo termine prevede il rilascio di un titolo abilitante.

Visto il passaggio normativo, il DPCM che ha reso operativi i 60 CFU ha previsto una cd. Fase transitoria, che durerà fino a dicembre 2024, in cui potranno partecipare ai concorsi per l'immissione in ruolo nella scuola anche le persone che non hanno conseguito i 60 CFU.

24 CFU e percorso abilitante: i soggetti

In particolare, il DPCM 60 CFU ha previsto che la fase transitoria include la partecipazione ai concorsi dei seguenti soggetti:

  • Docenti già abilitati su altra classe di concorso, che intendano conseguire una nuova abilitazione.
  • Docenti con almeno tre anni di servizio presso le scuole, di cui uno svolto relativamente alla specifica classe di concorso, o coloro che hanno superato il "concorso straordinario-bis".
  • Neolaureati che hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022. Da ribadire, infatti, che i 24 CFU continueranno ad avere la loro valenza come requisito di accesso ai concorsi, entro Dicembre 2024, solo se conseguiti entro ottobre 2022.

Queste persone possono partecipare ai concorsi per l'abilitazione all'insegnamento, pur non avendo conseguito il percorso abilitante da 60 CFU.

Dove sta la differenza rispetto ad un neolaureato che dovrà seguire il percorso dei 60 CFU, previsto dalla Riforma sul reclutamento del personale scolastico, in maniera integrale?

La differenza sta nel fatto che, le persone sopra menzionate, dovranno integrare, una volta superato il concorso, il numero di CFU mancanti attraverso i percorsi transitori da 36 e 30 CFU.

Da sottolineare, infine, l'importanza delle ore di attività di laboratorio e di tirocinio previste dal percorso abilitante da 60 CFU, che ammontano ad un totale di 20 CFU.

Questa rappresenta una ulteriore differenza rispetto al requisito per partecipare ai concorsi dei 24 CFU previsto dalla precedente normativa.

Il costo, rispetto ai 24 CFU, è maggiorato, perché va da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 2.500 euro.

Considerato che si tratta di un percorso auto-conclusivo, sicuramente conviene investire su una cifra come questa!

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