La domanda sorge spontanea, dopo che un Dirigente Scolastico ha rifiutato la richiesta di esonero dall'insegnamento di religione, avanzata da un genitore.
Insegnamento di religione: il DS non approva la richiesta di esonero
È accaduto solo di recente: il Dirigente Scolastico non ha approvato la richiesta di esonero per l'insegnamento di religione cattolica che un genitore ha avanzato.
Come reazione a questa decisione, il genitore ha mosso ricorso.
Colui che ha fatto ricorso ha lamentato che le ragioni del Dirigente Scolastico (legate al fatto che la richiesta è avvenuta in maniera tardiva) sono la conseguenza di un'interpretazione della normativa di riferimento non costituzionalmente orientata.
Infatti, il diritto alla libertà di culto (sancito dagli artt. 3 e 19 Cost.), verrebbe violato proprio dal fatto che vengono fissati dei termini perentori entro i quali effettuare la scelta se frequentare o meno l'ora di religione.
Ecco la risposta del Tar a tale ricorso: "la libertà di culto, il diritto allo studio e la libertà di insegnamento, sono principi che vanno tra loro bilanciati, non solo in astratto, ritenendo il termine per la scelta di cui si discorre non perentorio ma ordinatorio, ma anche in concreto, verificando, alla luce delle esigenze della scuola e degli insegnanti, che questo Giudice non può conoscere, se vi siano elementi tali per poter accogliere una richiesta tardiva”.
L’istanza cautelare del genitore è stata quindi accolta.
Richiesta di esonero oltre i termini: è possibile?
Riferito al caso in questione, per il TAR l’amministrazione non ha sfruttato il periodo temporale concesso con l’Ordinanza cautelare.
Di conseguenza, ha rinunciato ad operare il bilanciamento necessario tra le esigenze organizzative della scuola e i principi costituzionali contrapposti che il Collegio aveva ordinato di operare.
Al fine di risolvere la questione viene proposta una maggiore flessibilità, di contro all’irrigidimento interpretativo della norma sui termini amministrativi.
Si cerca, quindi, di concretizzare un bilanciamento tra il diritto dell'individuo di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica e le esigenze della scuola.
I termini per l’esonero dall’insegnamento di religione cattolica non sono perentori, ma ordinatori.
Vediamo adesso qualche approfondimento in più sull'insegnamento di religione cattolica in Italia e in altri paesi.
Materia di religione: quante ore nelle scuole?
L'insegnamento della religione cattolica in Italia (IRC), è un'istituzione del concordato tra Stato italiano e la Chiesa cattolica.
Esso prevede che in tutte le scuole italiane siano riservate lezioni settimanali facoltative all'insegnamento della religione cattolica.
Le ore di religione cattolica sono così ripartite:
- un'ora e mezza per la scuola materna;
- due ore per la scuola primaria;
- un'ora per la scuola secondaria di I e II grado.
La scelta di seguire l'ora di religione viene comunicata all'inizio del ciclo di studi e può essere modificata in sede di iscrizione agli anni scolastici che seguono il primo.
L'insegnamento della religione è presente in quasi tutti gli altri paesi europei.
Ma alcuni ne sono esenti...
In quali stati non è presente?
In quali stati non troviamo l'insegnamento di religione?
- Francia;
- Repubblica Ceca;
- Slovenia;
- e Albania.
Le modalità con le quali viene somministrata l'ora di religione può essere: obbligatoria o facoltativa.
E i contenuti possono riguardare tutte le religioni, incluse: la religione cattolica, quella protestante, quella ortodossa, e musulmana.
Gli approcci all'ora di religione possono essere di vario tipo:
- culturale;
- storico;
- etico.
Da quando la religione cattolica non è obbligatoria a scuola?
Fu la sentenza n. 203, emessa l'11 aprile 1989 dalla Corte Costituzionale a sancire questo punto: essa dice che lo studente che non si avvale dell'insegnamento di religione cattolica è in uno stato di "non obbligo".
Di conseguenza, non deve forzatamente frequentare attività alternative all'ora di religione.
Cosa fa chi non si avvale dell'insegnamento di religione cattolica
Chi decide di non avvalersi dell'ora di religione, ha 4 opzioni:
- seguire le attività didattiche e formative;
- frequentare le attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- avvalersi della libera attività di studio e/o ricerca individuale senza l'assistenza di personale docente (per il secondo ciclo d'istruzione);
- oppure: può non frequenza la scuola nelle ore di insegnamento di religione cattolica.
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