Quali sanzioni sono previste per chi rinuncia all'incarico per le supplenze da GPS e da GAE?
Trovi la risposta in questo articolo.
Domanda supplenze da GPS: la procedura
Al fine di partecipare all’assegnazione delle supplenze da GPS e GAE al 30/06 e al 31/08, tutti gli aspiranti hanno presentato la loro domanda entro il 16 agosto, tramite Istanze Online.
E fino a qui, ci siamo.
Ma in che modo procede l'attribuzione delle supplenze?
Una volta passato questo primo step, la procedura informatizzata di attribuzione delle supplenze prosegue così:
- gli Uffici indicano il numero di posti disponibili per ogni istituzione scolastica: i posti sono distinti per tipologia di posto e Classe di Concorso;
- gli Uffici verificano poi le istanze presentate e assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche sulla base della posizione rivestita in graduatoria, grazie alla procedura informatizzata. Il tutto, tenendo conto dell’ordine delle preferenze espresse dai candidati. Specifichiamo che: in caso di preferenze sintetiche (comuni o distretti), l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto sarà effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico;
- terzo e ultimo step: gli Uffici comunicano alle scuole e ai docenti gli esiti dell’individuazione.
Nomina del docente e accettazione
Ma che cosa deve fare il docente nel caso di una nomina?
Se il docente accetta la nomina ricevuta, non deve fare nulla.
Questo perché l’assegnazione di una delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa.
Così è scritto nell’OM 112/2022 e nella circolare sulle supplenze per l'anno scolastico 2022/23.
Rinunciare a supplenze da GPS: è possibile?
Veniamo ora al quesito principale.
Che cosa comporta la rinuncia alle supplenze da GPS?
Allora, prima di tutto, è bene dire che rinunciare alla nomina da GPS e GAE si può, ovviamente.
Non è obbligatorio accettare.
Ma, se si sceglie di rinunciare, bisogna essere consapevoli delle conseguenze alle quali si andrà incontro.
Quali sono le conseguenze per chi rinuncia
In caso di rinuncia alla supplenza attribuita, si applica la determinata sanzione, prevista dall’articolo 14, comma 1 – lettera a) dell’OM n. 112/2020.
Leggiamo che cosa dice:
"a) la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento."
In sintesi: l’aspirante docente che rinuncia alla supplenza e non prende quindi servizio (entro il termine indicato dall’amministrazione), non potrà più:
- ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 sia GaE sia da GPS (per l'anno scolastico in corso);
- non potrà ottenere supplenze dalle GI, in caso di esaurimento o incapienza delle predette graduatorie (GaE e GPS).
Questa sanzione si applica non solo alla graduatoria alla quale si è rinunciato, ma anche a tutte le altre in cui l’aspirante risulta inserito.
Facciamo un esempio pratico:
Poniamo l'esempio di un aspirante docente che vuole rinunciare ad una nomina di sostegno e posto comune per scuola primaria.
In caso l'aspirante rinunci davvero alla nomina, le conseguenze per lui sono le seguenti: non potrà più ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GPS e da GI, sia su posto di sostegno che comune nella scuola primaria.
Lo stesso vale se l'aspirante è inserito per altri posti o Classi di Concorso.
Potrà invece ottenere supplenze brevi dalle GI.
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