L'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001 parla della "malattia per figlio": il personale scolastico che ha necessità di assistere il proprio figlio ha a disposizione dei giorni di malattia.
Il funzionamento però è diverso rispetto al congedo parentale.
Vediamo le differenze: quanti giorni sono concessi al docente per malattia del figlio e quanti per il congedo?
Giorni di malattia: quanti per malattia del figlio?
Per "malattia del figlio" si intende un'indisposizione dovuta ad una patologia in corso.
Il genitore che lavora nell'ambiente scolastico ha a disposizione dei brevi periodi di assenza per assistere il proprio figlio.
L’art. 47 del D. Lgs. n. 151/2001 spiega che i giorni di malattia possono essere accreditati ad entrambi i genitori in questi casi:
- se il bambino ha età inferiore ai 3 anni: i periodi di assenza sono accreditati per l'intero periodo di malattia attestato dal medico, qualunque sia la durata
- se il bambino ha età compresa fra i 3 e gli 8 anni: i periodi di assenza sono accreditati con un limite di 5 giorni all'anno
Bisogna fare attenzione in merito ai 5 giorni di malattia: questi si riferiscono ai soli giorni lavorativi, perciò non vengono conteggiati i giorni non lavorativi e festivi che si trovano all'interno del periodo di fruizione.
Come giustificare l'assenza per malattia figlio?
Nel caso sopracitato, il D. Lgs. non specifica esplicitamente la necessità della diagnosi.
Perciò la valutazione può anche essere omessa dal medico specialista, qualora il genitore lo richieda esplicitamente.
Come funziona il congedo parentale?
Vediamo adesso il funzionamento del congedo parentale.
Il congedo parentale è il diritto di astenersi dal lavoro per un determinato periodo di tempo al fine di accudire il proprio figlio.
Ecco quando si può usufruire del diritto al congedo parentale (valido sia per la madre, sia per il padre):
- entro i primi 6 anni di età del bambino: per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile (fatta eccezione per i primi 30 giorni retribuiti al 100%)
- dai 6 anni e un giorno agli 8 anni del bambino: nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (anche in questo caso fanno eccezione i primi 30 giorni retribuiti al 100%, se il congedo non è mai stato fruito in precedenza o per la parte eventualmente residua)
- dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni del bambino: il congedo non è mai indennizzato (anche in questo caso fanno eccezione i primi 30 giorni retribuiti al 100% se il congedo non è mai stato fruito in precedenza o per la parte eventualmente residua)
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