Anche i docenti di sostegno possono avanzare la domanda di mobilità.
È sempre possibile avanzare domande di trasferimento e di passaggio?
Vediamo le regole.
Docenti di sostegno: trasferimento e passaggio di ruolo
Un docente di sostegno può avanzare la domanda di trasferimento e la domanda di passaggio di ruolo.
Ma quando è possibile il trasferimento?
Un docente può presentare la domanda di trasferimento su Classe di cConcorso o posto comune nel medesimo grado di istruzione.
Vi è una condizione: il candidato deve avere superato il vincolo di permanenza quinquennale su sostegno e deve essere in possesso di abilitazione all'insegnamento su posto comune.
Nel calcolo del vincolo quinquennale bisogna tenere in considerazione anche l'anno in corso. Per esempio, un docente che è titolare di sostegno dall'a.s. 2017/2018 ha soddisfatto tale requisito.
Domanda di passaggio
Un docente di sostegno può presentare domanda di passaggio di ruolo su Classe di Concorso e posto comune su scuole dal grado differente.
Ad esempio, un docente può fare domanda di passaggio da una Scuola Secondaria di I grado ad una Scuola Secondaria di II grado.
Ma a tali condizioni:
- deve aver superato il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno;
- deve aver superato l'anno di prova;
- inoltre, deve essere in possesso dell'abilitazione per il grado di istruzione e per la Classe di Concorso richiesta.
Inoltre, se un docente di sostegno ha superato il vincolo quinquennale può indicare l'ordine di gradimento del tipo di posto: Classe di Concorso o posto comune, oppure posto di sostegno.
Se il docente che richiede il passaggio di ruolo dalla Scuola Secondaria di I grado alla Scuola Secondaria di II grado non ha superato il vincolo quinquennale, può fare domanda solo per il posto di sostegno.
In questo caso, deve aver superato l'anno di prova e possedere il titolo di specializzazione specifico.
Quali sono i vincoli della mobilità?
Parliamo di trasferimento e passaggio di ruolo provinciale. Il docente è sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta se:
- ha ottenuto l'incarico con preferenza puntuale (una delle scuole richieste nella domanda);
- ha ottenuto l'incarico nel comune di titolarità.
In caso di passaggio di ruolo, il candidato sarà sottoposto anche al vincolo quinquennale su quel tipo di posto.
Ma sono delle eccezioni.
Sono esclusi dal vincolo triennale:
- docenti beneficiari delle precedenze, di cui all’art. 13 del CCNI 2022/25, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza;
- docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Vediamo ora le regole del trasferimento e del passaggio di ruolo interprovinciale.
Il docente è sottoposto sempre al vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta. In caso di passaggio di ruolo su posto di sostegno, il candidato sarà sottoposto anche al vincolo quinquennale.
Sono esclusi dal vincolo triennale:
- beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza;
- trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia richiesta.
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